Il tema dei familiari fiscalmente a carico nelle dichiarazioni dei redditi è un tema delicato, in quanto necessita che siano soddisfatti i requisiti reddituali. Sul tema è recentemente intervenuta la Cassazione con la sentenza 34186 depositata ieri 15 novembre 2021 con la quale ha fornito alcuni importanti chiarimenti.
Familiari a carico
Ricordiamo che in generale, sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Attenzione va prestata al fatto che sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo Familiari a carico: chi sono, spese sostenute e detrazioni
Familiari a carico: chiarimenti Cassazione
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha fornito alcuni interessanti chiarimenti. Ad un contribuente veniva disconosciuta la detrazione spettante per le spese sostenute per il riscatto di laurea della figlia in quanto quest'ultima ha superato i limiti reddituali. Impugna il contribuente sostenendo che
- la figlia ha avuto il reddito solo nel mese di novembre (rimanendo pertanto fiscalmente a carico per 10 mesi, cioè la maggior parte dell'anno fiscale)
- che il reddito della figlia rientra nella no tax area, quindi non presenta la dichiarazione dei redditi e pertanto non può usufruire della detrazione per il riscatto degli anni di laurea
- il reddito non era idoneo a garantire l'autosufficienza economica della figlia.
La Cassazione conferma il disconoscimento della detrazione, rigettando il ricorso.
In particolare, secondo la Suprema Corte l'esercizio della detrazione di imposta al familiare del contribuente nel cui interesse la spesa viene sostenuta presuppone, come condizione necessaria e sufficiente:
- sia il legame familiare tra contribuente che sostiene la spesa e beneficiario della stessa,
- sia il requisito della condizione economica del familiare nel cui interesse la spesa viene sostenuta, ai fini della qualificazione di quest'ultimo quale soggetto fiscalmente a carico.
Non è, pertanto, richiesto l'accertamento in concreto che il reddito del familiare consenta o meno l'autosufficienza economica dello stesso, essendo la detrazione in oggetto agganciata a un dato formale, quale il possesso di redditi inferiori alla soglia di legge. E quindi l'osservazione del padre secondo cui la figlia non sarebbe stata autosufficiente, viene meno.
Inoltre,essendo la detrazione esercitata in relazione a un determinato periodo di imposta, il limite di reddito ai fini della qualificazione di familiare a carico deve ritenersi fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso, posto che l'orizzonte temporale è il periodo di imposta e non una frazione dello stesso. Sicché è irrilevante il momento del periodo di imposta in cui tale reddito si sia prodotto e se il reddito si sia prodotto in epoca successiva al sostenimento della spesa (come, invece, il ricorrente ribadisce in memoria). E quindi l'osservazione del padre secondo cui il reddito della figlia è stato percepito nel mese di ottobre non è rilevante.
Infine, non rileva nemmeno la circostanza secondo cui la beneficiaria, familiare del contribuente sarebbe stata impossibilitata a esercitare la detrazione, posto che l'esercizio della detrazione dall'imposta dovuta per i redditi percepiti costituisce presupposto ai fini della presentazione della dichiarazione.