Con la circolare 172 del 15.11 2021, l'INPS chiarisce gli effetti sui trattamenti pensionistici relativi agli incarichi temporanei al personale sanitario titolare di pensione di vecchiaia, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022.
In particolare si precisano le novità intervenute con il DL 2 2021 ha previsto la facoltà di opzione tra mantenimento della pensione e erogazione della retribuzione connessa all'incarico, rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 3-bis in cui si prevedeva che all’incaricato venisse sospeso il trattamento pensionistico per le mensilità retribuite (cfr. la circolare n. 70/2021).
il personale sanitario titolare di un trattamento pensionistico di vecchiaia, che riceve o ha ricevuto un incarico ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, deve esercitare la facoltà di opzione tra la pensione di vecchiaia e la retribuzione relativa all' incarico.
Pertanto nel caso sia stato già conferito un incarico a decorrere dal 13 marzo 2021 con sospensione della pensione di vecchiaia, le aziende sanitarie e socio-sanitarie sono tenute ad integrare la documentazione precedentemente trasmessa, attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata l’integrazione del contratto di lavoro dal quale risulti la volontà dell’interessato in merito alla scelta tra pensione di vecchiaia o retribuzione, con l’indicazione della decorrenza, che non può essere anteriore al 26 maggio 2021.
- Nel caso in cui risulti l’opzione per il mantenimento della pensione, il trattamento viene ripristinato a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale il pensionato ha percepito la retribuzione;
- in caso di opsione per la retribuzione la pensione continua ad essere sospesa per tutta la durata dell’incarico,
Discorso analologo per gli incarichi ricevuti a decorrere dal 26 maggio 2021,
L'istituto precisa che che l’eventuale sospensione opera anche in presenza di una pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, qualora alla data di conferimento dell’incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico della Cassa professionale.
Interpretazione autentica in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici e redditi da lavoro autonomo per gli incarichi DL 18/2020 (campagna vaccinale)
L’articolo 34, comma 9, del decreto Sostegni-bis prevede che: "Per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020”.
Quindi non si prevede alcun divieto al cumulo tra reddito derivante dall’incarico citato e pensione di vecchiaia ( anche ai titolari del trattamento pensionistico .d. quota 100), mentre fanno eccezione i trattamenti di pensione ai lavoratori c.d. precoci) fino al 31 dicembre 2021.
Per quanto non espressamente previsto, l'istituto rinvia alle istruzioni impartite con le circolari n. 74/2020 e n. 70/2021.