L'indennità di maternita non costituisce compenso o ricavo quindi non va considerata ai fini del calcolo della perdita di fatturato richiesta per l'accesso al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni (art 1 comma 4) a seguito dell'emergenza COVID 19.
Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate nell'interpello n. 777 dell'11 novembre 2021.
L'interpello era stato formulato da una professionista in regime forfettario e riguardava il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario» previsto dal commi da 1 a 9 del articolo 1 del decreto Sostegni le cui modalita attuative sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021. Veniva chiesto in particolare se l'indennità di maternità da lei percepita nell'anno preso a riferimento concorra o meno al calcolo della perdita media di fatturato.'istante riteneva che . tale indennita non dovrebbe essere presa in considerazione in quanto a tale importo non corrisponde l'emissione di alcun documento fiscale o contabile.
L'agenzia concorda con la soluzione prospettata facendo riferimento alle circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, che riportavano numerosi chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.
In particolare sul tema dell'indennità di maternità, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, al punto 3.5 è stato specificato che " l'indennità di maternità non costituisce ricavo o compenso, come previsto dall'art. 68, comma 2, del D.lgs. 26 marzo del 2001, n. 151, secondo cui tale indennità «è corrisposta [...] all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al 2° comma del medesimo art. 1. ».
Ne consegue precisa, l'Agenzia, che "anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell'accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.».
Viene inoltre sottolineato che - ferma restando la valutazione degli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al contributo - la professionista puo presentare istanza di revisione, in autotutela, dell'esito di rigetto o dell'entità del contributo erogato, sulla base di quanto chiarito con la risoluzione n. 65/E dell'11 ottobre 2020.