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GREEN PASS E MASCHERINE AL LAVORO: GLI OBBLIGHI DAL 1° MAGGIO

9 minuti, Redazione , 04/05/2022

Green pass e mascherine al lavoro: gli obblighi dal 1° maggio

Fine dell'obbligo di green pass base e rafforzato nei luoghi di lavoro. Restano le mascherine e alcuni obblighi vaccinali in attesa di un nuovo Protocollo Riepilogo delle regole

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Il decreto "Fine emergenza COVID"  n. 24 del  24 marzo 2022   ha previsto il termine dell'obbligo di  esibire i Green pass nei luoghi di lavoro  per il 30 aprile 2022.

Riguardo all'utilizzo delle mascherine il protocollo firmato dalle parti sociali per il 2021 è  ancora in vigore  fino al rinnovo dell'accordo. Prevede l'obbligo di utilizzo  di  mascherine chirurgiche tranne che nei casi di lavoro in situazioni di isolamento.

Sono state pubblicate le nuove ordinanze del Ministero della Salute 28.4.2022  sull'utilizzo delle mascherine per la cittadinanza   nei luoghi pubblici

  1. Per i datori di lavoro privati la decisione è demandata alle  parti sociali. Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati  il 4 maggio  hanno concordato di confermare la validita del protocollo condiviso del 2021  per cui  l'obbligo  di mascherina chirurgica resta  fino al 30 giugno 2022 .
  2. Per il pubblico impiego una circolare del Ministro per la funzione pubblica Brunetta  ha eliminato l'obbligo raccomandando  però l'uso in particolare nelle occasioni di rischio.

Di seguito rivediamo le regole  sugli  obblighi di vaccinazione e di possesso di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e i  chiarimenti sulle procedure di controllo.

Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro 

Il green pass base si poteva ottenere  con: 

  • vaccinazione , 
  • guarigione da Covid o 
  • tampone negativo.

Il super green pass, o green pass rafforzato si ottiene invece unicamente con vaccinazione o guarigione dalla malattia COVID  (DL 1 del  7 gennaio 2022) .

L'obbligo di green pass (base) per tutti i  lavoratori, pubblici e privati  era stato introdotto dal  decreto legge n.  127/2021 ed è in vigore  dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022.

Per l'innalzarsi dei contagi il Governo ha  introdotto con il DL 172 del 26.11.2021  nuovi  obblighi di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, e ha emanato nuove specifiche nel dpcm 17.12.2021 (vedi sotto) con il decreto legge n. 221/2021 (decreto Festività) convertito il legge del 18.02.2022 n. 11 e nel DL n. 1 del 7 gennaio 2022.

In particolare, il decreto Festività DL 221 prevedeva  le seguenti novità:

  • Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza. 
  • Riduzione della durata del Green pass  base a 6 mesi invece che 9,  a partire dal 1 febbraio 2022. 

Il decreto legge 1 del 7.1. 2022 introduce invece:

  1.  Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall'8 gennaio 2022. Questo significa che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età necessità di Green Pass Rafforzato (Super green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022. 
  2. Obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile  senza limiti di età, come già succede per il personale scolastico.

(Vedi sotto le sanzioni in caso di inadempienza).

Infine il  DL N. 5 del 4.2.2022  ha introdotto  la validità illimitata per il green pass rafforzato (ovvero il green pass con tre dosi di vaccino o da guarigione).

Decreto Fine emergenza COVID

Nel nuovo decreto "COVID" per la fine dell'emergenza,n. 24  del 24 marzo 2022,  anticipa il termine dell'obbligo di  supergreen pass (ma non della vaccinazione)   prevedendo in particolare:

  •      stop al super green pass (green pass rafforzato)  per i lavoratori obbligati alla vaccinazione già dal 25 marzo, giorno di  entrata in vigore del decreto 24-2022
  •     conferma del green pass base per tutti i lavoratori  fino al 30 aprile 2022, quindi  accesso possibile anche solo presentando tampone negativo
  •     conferma dell'obbligo vaccinale per le categorie obbligate ad oggi  ma con scadenze differenziate: 
    1.     fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori sanitari e delle RSA
    2.     fino al 15 giugno  per  tutti gli altri.

Da notare che per il personale della scuola la possibilita di accedere solo con gren pass base (tampone negativo) non consente comunque di svolgere attività a contatto con i ragazzi.

Per i lavoratori che non adempiono all'obbligo vaccinale resta confermata la sanzione amministrativa di 100 euro irrogata dall'Agenzia.

Decade in sostanza dal 25.3 .2022 per chi accede senza  green pass rafforzato la sanzione della sospensione dal lavoro senza retribuzione  ma resta in vigore in relazione al green pass base.

Dal primo maggio 2022 è previsto il termine di ogni obbligo di green pass al lavoro.

Sospensione e sostituzione lavoratori inadempienti

Dopo Il decreto 1 2022 tutte le aziende, invece che solo a quelle sotto i 15 dipendenti,   possono  dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata sospendere il lavoratore per stipulare un contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi.

Il contratto è rinnovabile  piu volte  fino al  31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. 

Novità conversione dl 172 2021: green pass nei luoghi di lavoro

  • VALIDITA' GREEN PASS  Il green pass mantiene la sua validità  fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui  il conteggio delle ore, nel caso di tampon negativo, porti una scadenza durante l'orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione  prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli  durante la giornata.
  • LAVORO SOMMINISTRATO in caso di lavoro somministrato l'obbligo è a carico dell'utilizzatore  mentre  l'agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque  tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass. In caso di violazione dell'obbligo informativo  la sanzione va da 400 a 1000 euro.
  • SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS  La legge  172 ha prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato  (ora senza limiti dimensionali)  possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo:  la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta  puo essere  di 10 giorni "lavorativi " quindi due settimane di calendario, e con la possibilita di essere rinnovato piu volte.Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservzione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perche pivo di green pass, durante tale periodo non puo rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
  • SANZIONI RIDOTTE:  Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta  delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
  • CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA':  nonostante le critiche del Garante per la privacy ,  viene previsto che  i dipendenti possano  "consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19»  che la conserva   fino alla data di scadenza"  senza bisogno  quindi per quel dipendente di ripetere il controllo  ogni giorno. La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato.

Obblighi vaccinali per i lavoratori e sanzioni 

Dopo il  decreto legge 172-2021  e il DL 1 2022,   l'obbligo vaccinale riguardava : 

  • personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate
  • personale socio.sanitario delle RSA :
  •  tutto il personale della scuola, 
  •  personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
  •  personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007), 
  • tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e 
  • personale degli Istituti penitenziari
  • lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi 

Si ricorda che l'inadempienza per i lavoratori comporta la sospensione dal posto di lavoro  senza retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto. 

Il decreto 1 2022  ha introdotto  una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro. 

che viene  automaticamente dall'Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull'incrocio dei dati con le anagrafi del Ministero della Salute.

Per i lavoratori pubblici e privati e per i i liberi professionisti  che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è  prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 euro che si raddoppia in caso di  reiterazione  e

Dal 1 maggio 2022  l'obbligo resta in vigore :

  • FINO AL 15 GIUGNO  per docenti di scuola e universita  personale scolastico amminsitratico , personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico lavoratori olte i 50 anni 
  • FINO AL 31 DICEMBRE  per personale sanitario e delle RSA.

Verifiche del green pass nei luoghi di lavoro

Il  provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri  del 17.12.2021  ha  precisato che   il green pass dei lavoratori deve essere controllato, anche se è stato consegnato  al datore di lavoro, per verificare " la perdurante validità della certificazione".   Non viene  specificata comunque la periodicità con cui va effettuato il controllo.  Il provvedimento prescrive inoltre l'obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo in particolare in tema di supergreen pass, ovvero la certificazione che indica l'avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione da COVID .

La verifica puo essere effettuata :

  • con l'app VERIFICA C19  oppure
  • direttamente attraverso la piattaforma INPS "GREENPASS 50+ "  disponibile   anche alle aziende con almeno 50 dipendenti e a quelle pubbliche aderenti a NOIPA.

 La  piattaforma consente  anche la  ricezione della notifica   da parte della piattaforma del ministero della salute "DGC"  di una situazione diversa rispetto a quella del giorno precedente .

Nel servizio “GreenPass50+”, quindi il datore di lavoro ha possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, ossia: 

  • ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, per la verifica del possesso del green-pass "base"; o 
  • ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con riferimento alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale; o
  •  con riferimento a entrambi i D.P.C.M. se una medesima azienda deve verificare sia il rispetto dell’obbligo vaccinale (supergreen pass)  per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green-pass " base"  per la restante parte dei propri dipendenti.

In merito l'istituto ha pubblicato il messaggio 4529 /2021, in cui specifica anche che: 

  • il controllo del green pass standard  esclude i lavoratori non presenti in azienda mentre 
  • la verifica del supergreen pass, cioè dell'avvenuta vaccinazione  può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro.

Si ricorda infine che dal 7 febbraio 2022 il controllo per i lavoratori esentati dal vaccino per motivi di salute  puo essere effettuato con gli stessi strumenti usati per gli altri lavoratori, perché la certificazione di esenzione è digitalizzata, ed è collegata a un Qr code, come il green pass.

Allegati

DPCM del 17.12.2021 green pass
Decreto legge del 07.01.2022 n. 1 - testo coordinato
Decreto Legge n.5 del 4.2.2022 Green pass e scuola

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