Con l'informativa 101 dell'8 novembre 2021 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha fornito indicazioni per i revisori degli enti locali. In particolare, entro il termine perentorio del 16 dicembre 2021 alle ore 18.00, i residenti nelle regioni a statuto ordinario iscritti nell’Albo, nonché nel Registro dei revisori legali, possono
- presentare domanda per l’inserimento nell’elenco
- ovvero, se già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2021, comprovare il permanere dei requisiti per l’iscrizione.
Requisiti per la presentazione
Circa i requisiti, si richiama quanto prescritto dall’articolo 3 del Regolamento; in proposito si rammenta che:
- i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2021 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;
- il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni. In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco 2022
Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2021 dovranno essere presentate
- esclusivamente per via telematica
- con la compilazione di apposito modello presente all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale selezionando la sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche dati” e infine “Accedi all’area personale”.
- Dopo l’avvenuta compilazione a video dei dati richiesti e la chiusura della domanda tramite apposito bottone, entro 12 ore, i richiedenti riceveranno una pec, da [email protected], di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema.
Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare
- il possesso dei requisiti previsti
- di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione dall'Ordine
- di non trovarsi nelle condizioni di “interdetto, inabilitato, fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell’elenco 2021
Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2021 dovranno comprovare il permanere dei requisiti esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale attraverso la selezione della sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche dati” e infine “Accedi all’area personale”. Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali). Si invita, quindi, a controllare l’attuale veridicità di quanto riportato nei dati e proposto automaticamente dal sistema.