Con l'informativa 102 di ieri 8 novembre 2021 il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha annunciato la pubblicazione del Regolamento per l'elenco degli esperti per la crisi d'impresa. Vediamo nel dettaglio.
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Elenco esperti negoziazione: in vigore dal 15 novembre 2021.
Il Dl 118/2021 recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di Giustizia, prevede all’art. 3 che i Consigli nazionali degli ordini professionali disciplinino con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’elenco di esperti. Così il CNDCEC ha approvato il regolamento. Per approfondimenti rimandiamo alla lettura dell'articolo: Crisi d'impresa: in GU la Legge n 147/2021 in vigore dal 24 ottobre 2021
Elenco esperti negoziazione: chi può iscriversi
Entrando nel merito ricordiamo che l’articolo 3 della legge n 147 contempla l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e detta le norme volte alla individuazione dell’esperto che viene incaricato di trovare uno sbocco alla situazione di squilibrio. A domanda, nell’elenco possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
- coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
In merito al compenso dell'esperto rimandiamo alla lettura dell'articolo Crisi d'impresa: come calcolare il compenso per l'esperto negoziatore
Elenco negoziatori:corsi di formazione
Uno dei punti di maggior interesse per i professionisti, riguarda le caratteristiche che i corsi di formazione devono possedere al fine del loro corretto accreditamento presso il CNDCEC. In particolare:
- il programma del corso deve indicare esplicitamente che lo stesso è strutturato secondo quanto indicato nel decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia ed è valevole per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118;
- è necessario identificare e attribuire i nuovi codici materie definiti ad hoc per la formazione degli Esperti. Nel dettaglio, l’elenco materie del CNDCEC è stato integrato con l’introduzione della Macroarea F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021 che è composta da n. 11 codici materie;
- al programma del corso deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’Ordine territoriale nella quale si attestano le qualifiche dei docenti così come richieste dal decreto dirigenziale e riportate all’art. 7 del presente regolamento;
- il soggetto che ha richiesto l’accreditamento del corso deve rilasciare un attestato nominativo dal quale risulta che il corso rispetta i requisiti richiesti dalla Sezione IV del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, 28 settembre 2021, ed il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materie della Macroarea F.1. Formazione esperti decreto-legge 24 agosto 2021.
Attenzione va prestata al fatto che l’obbligo formativo richiesto per l’iscrizione all’elenco degli esperti può essere assolto attraverso la partecipazione a qualunque corso di formazione che risulti conforme, organizzato anche da enti formatori non riconosciuti dal Consiglio Nazionale e conseguentemente non accreditato dallo stesso. Ne deriva che, nel caso in cui l’iscritto abbia partecipato a corsi formativi non accreditati dal Consiglio Nazionale, l’Ordine in sede di valutazione della domanda di iscrizione dovrà verificare la conformità del corso alle prescrizioni del citato decreto dirigenziale.
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Elenco negoziazione: regolamento CNDCEC
Come si legge nell'informativa 102/2021 in commento, oltre a quanto previsto per i corsi di formazione, all’interno del Regolamento del CNDCEC sono disciplinate:
- le modalità di raccolta e verifica della documentazione necessaria per la richiesta di iscrizione all’elenco degli Esperti da parte degli Ordini territoriali;
- le caratteristiche dell’obbligo formativo necessario per l’iscrizione all’elenco degli esperti;
- l’attività istruttoria ed i controlli che gli ordini territoriali dovranno effettuare al fine di accogliere/respingere la domanda di iscrizione dei professionisti interessati;
- le modalità di aggiornamento dei dati relativi alla formazione dell’elenco;
- le procedure per l’organizzazione e l’accreditamento dei corsi valevoli per l’obbligo formativo.