Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del lavoro i due decreti ministeriali che fissano le rivalutazioni delle retribuzioni convenzionali e delle rendite INAIL per il 2021.
Si tratta in particolare di:
- provvedimento numero 186 del 23/09/2021, concernente la rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura di cui alla delibera n 203 adottata dal Consiglio di amministrazione dell INAIL in data 20 luglio 2021
- provvedimento numero 188 del 23/09/202 concernente la rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria navigazione e infortuni in ambito domestico di cui alla delibera n.203 del Consiglio di Amminsitrazione dell'INAIL 20 luglio 2021. (allegati in calce all'articolo)
Di seguito le principali novità:
RETRIBUZIONE ANNUA CONVENZIONALE
La retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in euro 26.336,74.
- la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite dirette e a superstiti costituite con decorrenza 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori autonomi o loro superstiti è di € 17.448,90 , pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria
- la retribuzione convenzionale annua nel settore agricolo è stabilita in euro 26.336,74.
ASSEGNI
- l’assegno per l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in € 574,59.
- l’assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), a decorrere dal 1° gennaio 2021, è fissato in € 10.542,45.
(Si segnala in proposito che gli assegni per l'assistenza personale e assegno funerario sono identiche per i settori industria e agricoltura)
- gli assegni continuativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali n. 1124/1965 sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite e applicando il coefficiente di rivalutazione 1,0490 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità | Importi Settore agricoltura | Settore industria navigazione |
dal 50 al 59% | € 403,83 | € 322,41 |
dal 60 al 79% | € 563,52 | € 452,34 |
dall’80 all’89% | € 967,47 | € 839,85 |
dal 90 al 100% | € 1.371,06 | € 1293,90 |
100% + a.p.c. | € 1.945,96 | € 1869,23 |
MINIMALE e MASSIMALE RETRIBUZIONE ANNUA
la retribuzione media giornaliera, a seguito della variazione retributiva minima non superiore al 10% è stabilita in € 83,09 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nella misura di
- € 17.448,90 e di
- € 32.405,10.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in
- € 46.663,34 per i comandanti e i capi macchinisti,
- € 39.534,22 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e
- 35.969,66 per gli altri ufficiali.
INFORTUNI DOMESTICI
La nuova retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte causate dai postumi di infortuni domestici, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è di € 17.448,90, pari al minimale di legge previsto per il settore industriale.
INABILITA 6-10%
L’importo della prestazione una tantum per l’inabilità permanente compresa tra il 6 e il 10 % come inserito dall’articolo 1 comma 534, lett. d), della legge 30 dicembre 2018 è elevato da elevato da € 300,00 a € 337,41.