Inps ha emanato ieri nella circolare 164 2021 le istruzioni per datori di lavoro e sedi territoriali per l'erogazione dei rimborsi dei trattamenti aggiuntivi di malattia per i lavoratori del servizio pubblico di trasporto, quantificati dal decreto 30.7.2021
La circolare specifica la normativa sul tema, ricordando che dal 2005 il trattamento previdenziale della malattia per le imprese del trasporto pubblico segue le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. Inoltre, la normativa prevede che eventuali trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS, possono essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria e i maggiori oneri sono finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al rinnovo del contratto collettivo.
Recentemente, con l’articolo 200, comma 5-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stato disposto che: “Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate sono assegnate alle aziende sulla base delle istanze già presentate alla data del 23 febbraio 2020."
La circolare informa che per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’ammontare è stato quantificato dal decreto interministeriale 30 luglio 2021 (Allegato n. 1)L’erogazione degli importi spettanti alle aziende aventi titolo viene effettuata, pertanto, dall’Istituto secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto.
Le aziende di trasporto interessate per effettuare il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, dovranno utilizzare nel flusso Uniemens il codice causale “L215”.
Dato che sono interessate annualità diverse, le operazioni di conguaglio potranno essere eseguite,con una o più denunce contributive con scadenza entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di emanazione della circolare., quindi entro il 16 maggio 2022.
Prima delle operazioni di conguaglio è necessaria l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione (C.A.) “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia” da parte della sede INPS competente che a sua volta è subordinata alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Pertanto, le Strutture territorialmente competenti a gestire le posizioni delle aziende destinatarie del beneficio al fine dell’attribuzione del previsto C.A. “4H”, dovranno attivare la verifica di regolarità contributiva accedendo alla procedura “Durc on Line”
In caso di esito negativo, dalla somma dovuta sarà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata nel DURC
L'INPS ricorda infine che il diritto al rimborso può sussistere anche in capo ad aziende che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al messaggio n. 2616/2021, per lavoratori che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante ai sensi dell’articolo 48, comma 7, lett. e), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.