Il Consiglio dei Ministri n. 43 di mercoledì 27 ottobre 2021 ha approvato il “Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” cd. Recovery. Nel testo c’è un titolo dedicato al turismo che contiene molte misure di sostegno a questo settore così duramente colpito dalla pandemia. Vediamo una delle novità
Decreto recovery:fondo investimenti settore turistico
In base alle ultime bozze in circolazione, l’articolo 3 istituisce il Fondo per gli investimenti nel settore turistico, a valere sul quale sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di
- riqualificazione energetica,
- sostenibilità ambientale
- e innovazione digitale
di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.
Sono soggetti beneficiari:
- imprese alberghiere
- strutture che svolgono attività agrituristica
- strutture ricettive all’aria aperta
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici,
- imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.
Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili.
A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati
- con durata fino a quindici anni,
- comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi,
- in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.
Queste agevolazioni sono alternative a quelli previsti dall’articolo 1 (contributo a fondo perduto e credito d’imposta) e, comunque,
- non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi interventi
- e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
Con decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente articolo, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, rilasciate da SACE s.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente.