Con Provvedimento n 297428 del 2 novembre le Entrate definiscono "Modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali" (in attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
Accordi bilaterali come accedere alla procedura
Per accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o di accordi preventivi multilaterali, le imprese con attività internazionale presentano un’istanza all’Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, seguendo le indicazioni fornite dal provvedimento in materia di accordi preventivi (provvedimento Ade prot. n. 2016/42295)
E' bene precisare che per “accordi preventivi bilaterali” si intendono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale qualora conseguano ad un accordo concluso con l’autorità competente di uno Stato estero a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, come previsto dal comma 3 dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Per “accordi preventivi multilaterali” si intendono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, come previsto dal comma 3 dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
L’istanza di cui si tratta è redatta in carta libera e può essere inviata all’Ufficio a mezzo posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, al seguente indirizzo:
- [email protected]
- o, in alternativa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite consegna diretta all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta all’atto della presentazione.
Nei casi di presentazione dell’istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o in caso di consegna diretta all’Ufficio, copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico o, in alternativa, inviate al seguente indirizzo: [email protected].
L’ammissibilità dell’istanza è subordinata al pagamento da parte dell’impresa con attività internazionale istante di una commissione da determinarsi con le seguenti modalità:
- qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia inferiore a 100 milioni di euro, la commissione è pari a 10.000 euro;
- qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro, la commissione è pari a 30.000 euro;
- qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia superiore a 750 milioni di euro, la commissione è pari a 50.000 euro.
Per la determinazione del fatturato complessivo del gruppo occorre fare riferimento all’ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell’istanza.
In caso di richiesta di rinnovo di un accordo preventivo bilaterale o di un accordo preventivo multilaterale la commissione è ridotta alla metà.
In caso di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o di un’istanza di accordo preventivo multilaterale aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, l’impresa con attività internazionale istante versa la commissione, per ciascuna istanza bilaterale o per ciascun Stato estero controparte dell’istanza multilaterale.
La commissione è versata dall’impresa con attività internazionale istante prima della presentazione dell’istanza. Copia del versamento è allegata all’istanza.
La commissione è versata mediante il modello di pagamento “F23”, indicando il codice tributo.
In caso di inammissibilità dell’istanza la commissione è restituita all’impresa con attività internazionale istante.
Leggi Accordi preventivi bilaterali: i codici tributo per pagamento commissione con F23