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BONUS SANIFICAZIONE: NUOVA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Bonus sanificazione: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: no alla cessione del credito, ok al costo dei tamponi tra le spese ammesse. Ecco i chiarimenti

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E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare 13 del 2 novembre 2021 (qui allegata) sul credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, il cd. Bonus sanificazione. L'Agenzia ha pubblicato i chiarimenti a ridosso della scadenza dell'invio delle domande, previsto per domani 4 novembre 2021.

Attenzione va prestata al fatto che nella circolare si forniscono chiarimenti con riferimento al credito così come disciplinato all’articolo 32 del cd Decreto Sostegni-bis (DL 73/2021), che presenta alcuni aspetti nuovi rispetto al precedente (previsto dall'art.125 del Decreto Rilancio) in merito ai soggetti beneficiari, alla misura del credito, al periodo agevolato, nonché alla modalità di utilizzo, in quanto, a differenza del precedente, non è prevista la possibilità di cederlo in tutto o in parte. Vediamo i principali chiarimenti forniti.

Credito d'imposta bonus sanificazione: come funziona

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, è riconosciuto in favore di determinati soggetti un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Dal punto di vista soggettivo il credito d’imposta in esame compete: 

  • ai soggetti esercenti attività di impresa;
  • ai soggetti esercenti arti e professioni; 
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; 
  • alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast. 

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Ai fini della corretta quantificazione del credito d’imposta spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto dai contribuenti. 

Quanto al trattamento fiscale, il credito:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP; 
  • non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir);
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa.

Credito d'imposta bonus sanificazione: spese ammesse

Come chiarito nel documento dell'Agenzia delle Entrate, sono ricomprese nel credito d’imposta le spese sostenute per: 

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 
  2. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari. L'Agenzia ha chiarito che vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione dei tamponi (ad esempio, l’acquisto, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.  
  3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 
  4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
  5.  l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
  6. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 
  7. gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella citata circolare n. 20/E del 2020.

Attenzione va prestata al fatto che sono escluse le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

Credito d'imposta bonus sanificazione: utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile

  1.  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, il contribuente può utilizzare il credito d’imposta per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.
  2.  in compensazione senza applicazione di limiti, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento previsto entro il 12 novembre 2021. Per consentire  l’utilizzo in compensazione del bonus sanificazione,con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Attenzione va prestata al fatto che non è prevista la possibilità di cedere in tutto o in parte il credito d’imposta.

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 02.11.2021 n. 13

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