L’articolo 110 del DL 104/2020, il cosiddetto Decreto Agosto, ha promosso una disciplina transitoria, dalle connotazioni sia civilistiche che fiscali, in tema di Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni.
La norma, che riguarda le imprese, si inseriva in un contesto di notevole incertezza economica, e aveva l’obiettivo di sostenere le imprese e i bilanci di queste.
Una delle questioni più discusse è stato il perimetro d’applicazione della normativa, in modo particolare in relazione alle immobilizzazioni immateriali.
Con il Documento interpretativo numero 7/2021 dell’Organismo Italiano di Contabilità, prima, e con la risposta a Interpello numero 956-343/2021 dell’Agenzia delle Entrate, poi, il cerchio si è quadrato ammettendo la rivalutazione, sia civilistica che fiscale:
- di tutti quei beni (anche completamente ammortizzati) che soddisfano la definizione di bene immateriale secondo le previsioni del Principio contabile OIC 24;
- di tutti quei beni immateriali tutelati giuridicamente, anche se spesati per intero a Conto economico.
Oggi, a causa delle previsioni dell’articolo 160 del Disegno di Legge di Bilancio 2022, la rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali torna al centro dell’attenzione.
Precisando preventivamente che i lavori sul Disegno di Legge di Bilancio 2022 sono ancora in corso, la bozza di questo prevede una sorta di ripensamento legislativo per quanto riguarda la rivalutazione di quei beni immateriali, individuati dall’articolo 103 del TUIR, per i quali è previsto un periodo di ammortamento di diciotto anni; si tratta di:
- marchi d’impresa (ai sensi del comma 1);
- avviamento (ai sensi del comma 3).
Sembra che l’impatto sul gettito della maggior deduzione di queste tipologie di beni immateriali sia stata sottovalutata; così, il Disegno di Legge di Bilancio 2022 propone di risolvere il problema attraverso una modifica retroattiva della norma.
Non è la prima volta che il legislatore decide di derogare al principio di irretroattività delle norme fiscali, ma ogni volta si spera che sia l’ultima.
La modifica normativa prevede, per marchi e avviamenti rivalutati civilisticamente in bilancio, i cui nuovi valori sono stati fiscalmente riconosciuti grazie al versamento dell’imposta sostitutiva:
- un ammortamento fiscale dei beni rivalutati in 50 quote annuali;
- un analogo frazionamento delle eventuali minusvalenze da cessione degli stessi beni;
- la possibilità di dedurre fiscalmente i maggiori valori nell’ordinario periodo di 18 anni versando l’imposta sugli affrancamenti delle operazioni straordinarie (al netto del 3% dell’imposta sostitutiva già versata per il riconoscimento fiscale della rivalutazione civilistica).
Il comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR, che regola l’affrancamento dei disallineamenti derivanti da operazioni straordinarie, prevede il versamento di una imposta sostitutiva del:
- 12% sulla parte dei maggiori valori fino a euro 5 milioni;
- 14% sulla parte che eccede euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni;
- 16% sulla parte eccedente euro 10 milioni.
Anche riducendo il saldo dell’imposta sostitutiva degli importi già versati, il maggior esborso sarebbe affatto irrilevante.
L’articolo 160 del Disegno di Legge di Bilancio 2022 prevede infine una sorta di diritto di recesso per il contribuente, dato che cambiano le condizioni economiche precedentemente stabilite: è prevista la possibilità di revoca, anche parziale, del riconoscimento fiscale operato sulla rivalutazione civilistica; opzione che comporterebbe la restituzione (anche tramite compensazione) dell’imposta sostitutiva versata.
Per quanto riguarda le eventuali implicazioni sul bilancio d’esercizio nel caso in cui tale possibilità di revoca venga effettivamente sfruttata dall’impresa, il Disegno di Legge di Bilancio 2022 non fornisce indicazioni normative; ma dato che la revoca è circoscritta al perimetro fiscale, logica vuole che i maggior valori civilisticamente iscritti in bilancio resterebbero invariati e invariabili.