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PENSIONE LAVORATORI SPETTACOLO: LE ISTRUZIONI INPS

3 minuti, Redazione , 02/11/2021

Pensione lavoratori spettacolo: le istruzioni INPS

istruzioni sui nuovi requisiti per la pensione dei lavoratori dello spettacolo dopo il decreto Sostegni bis

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Il decreto Sostegni bis n. 73 2021 (Qui il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale)  ha introdotto  una serie importante di  nuove tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori del settore dello spettacolo (iscritti al Fondo Previdenziale lavoratori dello Spettacolo FPLS - ex Enpals) non raggiunti dalle coperture ordinarie vigenti. 

Si tratta in particolare di:

  • indennità di malattia e maternità piu facili,
  •  assicurazione INAIL obbligatoria per nuove categorie, 
  •  nuova indennità di disoccupazione, 
  • agevolazioni per accedere alla pensione. 

Prevista anche una prossima riorganizzazione e ampliamento della platea dei lavoratori che potranno accedere al Fondo. 

Le misure riguardano dei lavoratori sia subordinati che autonomi che svolgono attività legate alla produzione di spettacoli e non solo, con l'esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato.  

Inps ha pubblicato la circolare di istruzioni dedicata alle novità in materia di pensione (circolare n. 163 del 29 ottobre 2021) Riportiamo per completezza l'indice dei contenuti e vediamo una sintesi delle principali novità e scadenze da tenere in considerazione

Premessa 

2. Finalità e ambito di applicazione 

3. Contribuzione utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato e integrato dall’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), e comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 3.1 Prestazioni pensionistiche 

4. Contribuzione d’ufficio utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato e integrato dall’articolo 66, comma 17, lettera a), n. 1) e n. 2), del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 4.1 Disposizioni per i lavoratori appartenenti al Gruppo Attori 

5. L’evoluzione della disciplina nel corso del tempo ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto al conseguimento delle prestazioni in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Riepilogo 5.1 Annualità contributiva utile al fine delle prestazioni a seguito della disciplina introdotta dall’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106/2021

 6. Accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione e diritto a pensione per i lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato dall’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 6.1 Passaggi di gruppo 

7. Valutazione della contribuzione del FPLS. Rapporti con la contribuzione versata/accreditata presso le gestioni AGO-FPLD e autonoma CD/CM

8. Calcolo delle prestazioni a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo

9. Requisiti di accesso a pensione per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato dal decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021

Prestazioni pensionistiche

Ai fini dei  trattamenti di pensione di vecchiaia, di invalidità (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, assegno ordinario privilegiato di invalidità, pensione privilegiata diinabilità) e ai superstiti  per i lavoratori appartenenti al gruppo A  dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto  una annualità di contribuzione è soddisfatto con  90 contributi giornalieri , dei quali i 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo

Si conteggiano anche  i contributi relativi ad  attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale svolti da i lavoratori citati.

La restante contribuzione necessaria (ossia 1/3, corrispondente a 30 contributi giornalieri), potrà riferirsi anche alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al Fondo oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM).


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