Sono state emanate dall'INAIL con la circolare n. 28 del 28.10.2021 le istruzioni tecniche per l’applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività. Va ricordato che le tariffe sono state recentemente riorganizzate e modificate dal decreto interministeriale del 27 febbraio 2019.
Vengono riportate le novità principali introdotte che hanno previsto:
- la ridefinizione di alcune lavorazioni
- l'aggregazione di altre lavorazioni già esistenti in un’unica voce di tariffa,
- l'eliminazione di alcuni cicli produttivi non più attuali, e
- l'istituzione di nuove voci riferite a lavorazioni che si sono diffuse o sono in via di sviluppo
La circolare segnala in particolare che il criterio di determinazione del tasso per gli infortuni non è piu basato sugli oneri economici sostenuti dall’Istituto bensì sulla gravità dell’evento e sulle sue conseguenze. Inoltre, l’oscillazione viene ora applicata con riferimento alla posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso e non più alle singole voci di tariffa.
Ai fini del calcolo della gravità degli eventi acquistano significato anche gli eventi mortali accaduti a soggetti privi di superstiti, mentre non devono essere computati i casi accertati di infezione da coronavirus, né gli oneri effettivamente recuperati dall’Istituto in seguito ad azione di surroga o regresso, salvo che sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro. Continuano invece ad essere esclusi gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi occorsi ai lavoratori in somministrazione e agli apprendisti.
Sono stati pubblicati in allegato:
all1 le istruzioni tecniche parte prima,
all 2 le istruzioni tecniche gestione industria parte 2
all3 classificazione tariffa infissi e serramenti
all 4 classificazione di attività di restauro
all 5 classificazione i trattamento raccolta rifiuti
con allegati: 5 a : descrizione delle attività
e 5 b schede trattamento per tipologia di rifiuto
Riduzione tasso medio per prevenzione
Per quanto riguarda in particolare la disciplina della riduzione del tasso medio per prevenzione regolamentata dall’articolo 23 delle MAT (modalità applicazione tariffe) 2019 ha assorbito le disposizioni precedentemente previste negli articoli 19, 20 e 24 delle MAT 2000.
La novità principale consiste nel fatto che è stato uniformato il termine di presentazione della domanda di riduzione al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta sia per i primi due anni di attività che successivamente ( mentre in precedenza la "prima " domanda poteva essere presentata in qualsiasi momento) .
Si ricorda che il riconoscimento della riduzione è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti:
- osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda, riferibile all’azienda nel suo complesso (non alle sole PAT oggetto della domanda);
- attuazione di interventi migliorativi individuati dall’Istituto nell’anno precedente quello di presentazione della domanda, supportata da documentazione predefinita dall’Istituto e allegata alla domanda;
- regolarità contributiva verificata secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015
ATTENZIONE . La riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda, superando le previgenti disposizioni .
La misura della riduzione nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT è determinata nella misura fissa dell’otto per cento.
Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT,
In tema di Sede Inail competente alla gestione del rapporto assicurativo è stato formalizzato il principio dell’individuazione della competenza della Sede Inail in relazione all’ubicazione della sede legale dell’azienda, tenuto conto anche dell’obbligo di utilizzo esclusivo del canale telematico nei rapporti tra le imprese e l’Istituto .
Modalità telematica per la presentazione delle denunce e per la comunicazione dei provvedimenti
Le Modalità di applicazione delle Tariffe hanno inoltre formalizzato l’uso esclusivo delle modalità telematiche nei rapporti tra le imprese e l’Istituto sia per la presentazione delle denunce obbligatorie e delle istanze da parte del datore di lavoro, che per la comunicazione dei provvedimenti emessi dall’Istituto, già obbligatorio in seguito all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011.