Una società istante dichiara di avere per oggetto attività di ideazione, progettazione, sviluppo, realizzazione, produzione e commercializzazione della pinsa.
La pinsa è un prodotto gastronomico similare alla pizza per il tipo di utilizzo e consumo, ma con significative differenze tecniche nelle fasi di preparazione. La pinsa prodotta e venduta dalla Società è una base neutra precotta composta da farine selezionate di alta qualità
Il Contribuente chiede chiarimenti circa l'aliquota IVA applicabile alla cessione delle pinse e in particolare se debba applicarsi l'aliquota IVA del 4 per cento oppure del 10 per cento.
Le Entrate con Risposta a interpello n 752 del 28 ottobre 2021 chiariscono che, alla luce della risoluzione n 527/1993, si ritiene che le cessioni aventi a oggetto semplici "basi per pizze" o "per pinse" - senza aggiunta, quindi, di altra farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica - come sembra essere nel caso oggetto del presente interpello - siano soggette all'aliquota ridotta al 4 per cento.
In caso contrario, la commercializzazione riguarderà un prodotto della panetteria fine di cui al n. 68), della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.
In particolare, in riferimento agli impasti per pizza, la risoluzione 2 dicembre 1993, n. 527 precisa che le "basi per pizze", pur rientrando tra i prodotti della c.d. "panetteria fine", sono comunque preparati con gli ingredienti di cui al Titolo III della legge n.580 del 1967.
Tanto premesso, e considerato che l'articolo 75, comma 2, afferma il principio secondo cui tra i prodotti della panetteria ordinaria sono compresi anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della citata legge n. 580 del 1967, per la citata risoluzione le cessioni delle basi per pizze sono da assoggettare all'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, in quanto compresi nel n. 15), Tabella A, Parte II.
Le Entrate ricordano anche che l'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 2 (in seguito, "articolo 75"), contiene una norma di interpretazione autentica che chiarisce cosa debba intendersi per "prodotti della panetteria ordinaria" ai fini in commento.
In particolare, «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580 ....».
Va anche ricordato che l'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019") ha modificato l'articolo 75, comma 2, che ora recita: «2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune....»