Con Provvedimento n 291082 del 27 ottobre 2021 le Entrate determinano la percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione, di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
In particolare, la percentuale è pari al 100 per cento (punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 180139 del 6 luglio 2021)
L’importo del contributo che sarà erogato a ciascun locatore è pari all’intero ammontare spettante.
Ricordiamo che l’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce:
- al locatore di immobile ad uso abitativo,
- ubicato in un comune ad alta tensione abitativa,
- che costituisca l'abitazione principale del locatario,
- un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone di locazione,
- entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 180139 del 6 luglio 2021 sono state definite le modalità applicative per il riconoscimento del suddetto contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro.
In particolare, si prevede che:
a) l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto è presentata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 6 settembre 2021 (termine prorogato al 6 ottobre 2021 con provvedimento prot. n. 227358 del 4 settembre 2021);
b) successivamente alla chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del soggetto richiedente, nell’area riservata del sito internet, l’importo teorico massimo del contributo calcolato;
c) qualora le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi desumibile dalle istanze validamente presentate, l’Agenzia delle entrate provvede al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
d) successivamente al 31 dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate determina l’effettivo contributo spettante a ciascun beneficiario e procede all’erogazione.
Tanto premesso, considerato che l’importo complessivo dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili, con il presente provvedimento è stabilito che a ciascun beneficiario sarà erogato il 100 per cento del contributo a fondo perduto determinato ai sensi del punto 4.3 del richiamato provvedimento del 6 luglio 2021
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