HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

/

BONUS CASA UNDER 36: ECCO IL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN F24

Bonus casa under 36: ecco il codice tributo per l'utilizzo in F24

Ecco il codice tributo "6928" per utilizzare in compensazione in F24 il credito di imposta per l'acquisto di immobili degli under 36.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 62/E di oggi 27 ottobre 2021 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello  F24, del credito d’imposta, in favore:

  • degli acquirenti di “prime case” di abitazione 
  • che non hanno compiuto trentasei anni di età, (ex art. 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

Bonus casa under 36: ecco il codice tributo per l'F24

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, è istituito il seguente codice tributo: 

  • “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”. 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato “AAAA”.

Bonus casa under 36: come può essere utilizzato

Si ricorda che il Decreto Sostegni bis, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali, con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi. 

Il comma 7 dell'articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021 dispone, in particolare, che:

  • per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64, 
  • agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato,
  • è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. 

In particolare, il credito d’imposta:

  • può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, 
  • essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto,
  • essere utilizzato in compensazione

Per l'utilizzo in compensazione in F24 è istituito il codice tributo “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” 

Infine si ricorda che, ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021, il credito d’imposta è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022. 

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 27.10.2021 n. 62

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 · 12/11/2024 Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa

La Cassazione afferma che nella comunione legale tra coniugi entrambi devono intervenire in atto per il bonus prima casa

Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa

La Cassazione afferma che nella comunione legale tra coniugi entrambi devono intervenire in atto per il bonus prima casa

Mutui prima casa 2025: cosa prevede la legge di bilancio

Mutui prima casa 2025: confermate le misure agevolative per l'acquisto della prima casa nella bozza di legge di bilancio

Bonus casa: i bonus in scadenza e quelli validi anche nel 2025

Bonus casa: tutte le regole per averli. Agevolazioni ancora valide con indicazione delle spese di ristrutturazione della casa. In arrivo novità dalla Legge di bilancio 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.