Scade il 31 ottobre 2021 il termine per richiedere l'esonero parziale dai contributi previdenziali previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività .
L'esonero riguarda i contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile,
- sia dei professionisti iscritti alla Gestione separata ( per i quali i termini sono scaduti il 30 settembre) che
- degli iscritti agli enti gestori privati di forme obbligatorio di previdenza e assistenza DLGS 509 1994 e 103 1996(Casse professionali), per i quali la scadenza appunto è fissata al 31 ottobre 2021, che slitta per i festivi al 2 novembre.
Si ricorda che è necessaria la certificazione DURC sull'assolvimento degli obblighi previdenziali.
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I requisiti comprendono:
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;
- nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.
In particolare per i professionisti iscritti agli enti gestori il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all'attività.
- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità
- non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria ad integrazione del reddito a titolo di invalidità.
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»
Le domande vanno inviate direttamente alla propria Cassa di riferimento, seguendo le indicazioni specifiche fornite dagli enti.
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