E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 254 del 23 ottobre 2021 il decreto del MITE (Ministero della transizione ecologica) firmato il 22 settembre 2021 e riguardante le misure per l’incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina. Obiettivo del decreto è definire le modalità del contributo previsto per la riduzione della produzione e dell’utilizzo della plastica incentivando l’utilizzo di prodotti sfusi o alla spina. Vediamo come funziona
Contributo prodotti sfusi: chi sono i beneficiari
Il contributo economico a fondo perduto per i prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura , che
- attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina,
- nonche' all'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
In merito alla tipologia di esercizi commerciali ricordiamo la suddivisione prevista all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgs 114/1998:
- ESERCIZI DI VICINATO: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
- MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture
Attenzione va prestata al fatto che il decreto prevede espressamente la possibilità per l’esercente di promuovere il riutilizzo dello stesso contenitore per gli acquisti successivi al primo attraverso il sistema cauzionale.
Contributo prodotti alla spina: come funziona?
Il contributo economico a fondo perduto previsto per gli anni 2020 e 2021, è pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per ciascun punto vendita e per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali:
- la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato,
- l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato
- le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa.
Il decreto del MITE chiarisce che non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.
Attenzione va prestata al fatto che l'effettività e l'attinenza delle spese sostenute deve risultare da apposita attestazione rilasciata
- dal presidente del collegio sindacale,
- ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali,
- o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- o da un professionista iscritto nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
- ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea