Possono beneficiare del bonus casa under 36 introdotto dal decreto Sostegni bis (articolo 64, commi da 6 a 10, del Dl 73/2021):
- i giovani con meno di 36 anni
- un Isee non superiore a 40mila euro,
- che acquisteranno la loro prima casa entro il 30 giugno 2022
Bonus casa under 36: quale ISEE considerare?
Con recente circolare le entrate ricordano che l’indicatore della situazione economica equivalente o ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso “nucleo familiare”.
Per avere diritto al bonus casa under 36, come detto, tale indicatore non deve essere superiore a 40mila euro annui
Nella circolare si evidenzia, che il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito, perciò esso deve essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa Dsu in data anteriore o contestuale all’atto.
Qualora, la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del “nucleo familiare” sia significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella Dsu ordinaria, il contribuente in possesso di una certificazione ISEE ordinaria in corso di validità, potrà munirsi di un ISEE corrente.
Tornando a bonus casa ad esempio, l’indicatore ISEE sarà riferito;
- per gli atti di acquisto immobili stipulati nel 2021 ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019;
- per gli atti di acquisto immobili stipulati nel 2022 a quelli dell’anno 2020
Ai fini del calcolo dell’ISEE gli importi relativi a redditi e patrimonio vanno considerati in relazione al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare e non sulla singola persona, motivo per il quale con buone probabilità molti under 36 non potranno usufruire di questo bonus.
Bonus casa under 36: facciamo qualche esempio
Prendiamo il caso di uno studente:
- se egli non ha reddito e ha la residenza presso i genitori, farà parte del loro nucleo familiare. Il suo ISEE di riferimento sarà quello della famiglia con scarse probabilità di poter usufruire del bonus
- se egli ha reddito proprio e ha la residenza per conto suo, avrà buone probabilità di godere del bonus casa under 36
Prendiamo il caso di una giovane coppia di soggetti conviventi (caso frequente nella realtà):
- se la coppia conserva la residenza presso le famiglie di origine avrà scarse probabilità di poter usufruire del bonus
- spostando la residenza nella casa di residenza, costituendo un nucleo familiare, potrebbe beneficiare dell'agevolazione
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È opportuno ricordare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 12/E/2021, che per “nucleo familiare”, ai fini del bonus casa under 36, si intende quello definito dal Regolamento per la determinazione dell’ISEE.
Non bisogna invece fare riferimento alla nozione di “familiare a carico” prevista per le imposte sui redditi.
Il “nucleo familiare” è costituito:
- dai soggetti componenti la famiglia anagrafica
- alla data di presentazione della DSU,
- fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo
Nella circolare richiamata l’Amministrazione finanziaria ha indicato che l’ISEE ha ordinariamente validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento.
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