HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

/

BONUS CASA UNDER 36: ATTENZIONE ALL'ISEE. LE INSIDIE DEL BONUS

Bonus casa under 36: attenzione all'ISEE. Le insidie del bonus

Bonus casa under 36: l'ISEE da considerare è quello del nucleo familiare. Perciò molti giovani rischiano di non poterlo avere se sono nel nucleo familiare di origine

Ascolta la versione audio dell'articolo

Possono beneficiare del bonus casa under 36 introdotto dal decreto Sostegni bis (articolo 64, commi da 6 a 10, del Dl 73/2021):

  • i giovani con meno di 36 anni
  • un Isee non superiore a 40mila euro, 
  • che acquisteranno la loro prima casa entro il 30 giugno 2022 

Bonus casa under 36: quale ISEE considerare?

Con recente circolare le entrate ricordano che l’indicatore della situazione economica equivalente o ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso “nucleo familiare”.
Per avere diritto al bonus casa under 36, come detto, tale indicatore non deve essere superiore a 40mila euro annui

Nella circolare si evidenzia, che il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito, perciò esso deve essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa Dsu in data anteriore o contestuale all’atto.
Qualora, la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del “nucleo familiare” sia significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella Dsu ordinaria, il contribuente in possesso di una certificazione ISEE ordinaria in corso di validità, potrà munirsi di un ISEE corrente.

Tornando a bonus casa ad esempio, l’indicatore ISEE sarà riferito;

  • per gli atti di acquisto immobili stipulati nel 2021 ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019;
  • per gli atti di acquisto immobili stipulati nel 2022 a quelli dell’anno 2020

Ai fini del calcolo dell’ISEE gli importi relativi a redditi e patrimonio vanno considerati in relazione al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare e non sulla singola persona, motivo per il quale con buone probabilità molti under 36 non potranno usufruire di questo bonus.

Bonus casa under 36: facciamo qualche esempio

Prendiamo il caso di uno studente:

  • se egli non ha reddito e ha la residenza presso i genitori, farà parte del loro nucleo familiare. Il suo ISEE di riferimento sarà quello della famiglia con scarse probabilità di poter usufruire del bonus
  • se egli ha reddito proprio e ha la residenza per conto suo, avrà buone probabilità di godere del bonus casa under 36 

Prendiamo il caso di una giovane coppia di soggetti conviventi (caso frequente nella realtà):

  • se la coppia conserva la residenza presso le famiglie di origine avrà scarse probabilità di poter usufruire del bonus
  • spostando la residenza nella casa di residenza, costituendo un nucleo familiare, potrebbe beneficiare dell'agevolazione

Leggi anche Cambio residenza ai fini ISEE, è possibile?

È opportuno ricordare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella propria circolare n. 12/E/2021, che per “nucleo familiare”, ai fini del bonus casa under 36, si intende quello definito dal Regolamento per la determinazione dell’ISEE. 

Non bisogna invece fare riferimento alla nozione di “familiare a carico” prevista per le imposte sui redditi.

 Il “nucleo familiare” è costituito:

  • dai soggetti componenti la famiglia anagrafica
  • alla data di presentazione della DSU
  • fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo

Nella circolare richiamata l’Amministrazione finanziaria ha indicato che l’ISEE ha ordinariamente validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento.

Leggi anche Bonus casa under 36: occorre ISEE ordinario o ISEE corrente entro 40 mila euro

Tag: AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 · 12/11/2024 Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa

La Cassazione afferma che nella comunione legale tra coniugi entrambi devono intervenire in atto per il bonus prima casa

Comunione legale tra coniugi: le dichiarazioni per il bonus prima casa

La Cassazione afferma che nella comunione legale tra coniugi entrambi devono intervenire in atto per il bonus prima casa

Mutui prima casa 2025: cosa prevede la legge di bilancio

Mutui prima casa 2025: confermate le misure agevolative per l'acquisto della prima casa nella bozza di legge di bilancio

Bonus casa: i bonus in scadenza e quelli validi anche nel 2025

Bonus casa: tutte le regole per averli. Agevolazioni ancora valide con indicazione delle spese di ristrutturazione della casa. In arrivo novità dalla Legge di bilancio 2025

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.