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MOBILITÀ: NIENTE RIDUZIONE SUI TRATTAMENTI PROROGATI

1 minuto, Redazione , 26/10/2021

Mobilità: niente riduzione sui trattamenti prorogati

Riduzione trattamenti di mobilità 2021 prevista dalla legge 178 2020: Inps chiarisce le esclusioni nella circolare n.158 2021

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Con la circolare 158 del 22 ottobre 2021 l'Inps interviene con alcune specifiche istruzioni in tema di trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga.

 In particolare  si fa riferimento alla norma della legge di bilancio 2021 che ha prorogato anche nel 2021 il trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per 

  • i lavoratori operanti nelle aree di crisi industriale complessa 
  • che alla data del 1° gennaio 2017 risultassero  beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

La norma istitutiva  ( comma 66 art. 2 della legge 92 2012) prevedrebbe  che la  misura dei trattamenti venga  ridotta del 10 % nel caso di prima proroga, del 30 % nel caso di seconda proroga e del 40 % nel caso di proroghe successive. 

L'istituto ricorda però che a seguito del DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), con riferimento al periodo dal 1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021, la riduzione non verrà applicata ai lavoratori che hanno ottenuto la terza e quarta proroga del trattamento. La circolare precisa che:

"Nello specifico, stante il disposto dell’articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 73/2021, agli importi relativi ai trattamenti di mobilità in deroga, nei casi di terza e quarta proroga, non si applica l’abbattimento del 40 per cento (...)  Continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente,

  •  le riduzioni del 10 per cento  nei casi di prima proroga e 
  •  del 30 per cento nei casi di seconda proroga

Viene anche sottolineato che l'applicazione del beneficio sarà automatica da parte dell'istituto  senza necessità di domanda da parte degli interessati.

L'iistituto ricorda infine che per questa agevolazione sono destinati 500mila euro per il 2021,  a valere sul Fondo  di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 73/2021. 

L’importo citato costituisce il limite massimo di spesa.

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