Con Risposta a interpello n 739 del 20 ottobre le Entrate ritengono che l'operazione di trasferimento del complesso immobiliare dello Stato a favore della Provincia istante debba essere assoggettata ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro ai sensi dell'art. 1 punto 7 della tariffa, parte prima, allegata al TUR.
Tale imposta deve essere corrisposta dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del TUR che, com'è noto, fissa una deroga al generale principio di solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta di registro, prevedendo che "Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta su atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato".
Per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, sono dovute, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa allegata al d.lgs n.347 del 1990,come segue:
- l'imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro,
- mentre l'imposta catastale è dovuta nella misura dell'1%, come previsto dall'articolo 10, comma 1 del (Cfr. Risoluzione n.12 del 2018).
Infine si fa presente che l'operazione sarà esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della Tabella allegata al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto Pagina 5 di 6 rientrante tra gli "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni." .
L'istante Provincia ha chiesto il riesame di un precedente interpello avente ad oggetto la corretta tassazione ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo di un'operazione di trasferimento immobiliare tra la Provincia e lo Stato.
L'operazione rientra in un Accordo di Programma Quadro tra il Governo della Repubblica Italiana e la Provincia e consiste nel trasferimento, da parte dello Stato, della Casa circondariale a fronte della realizzazione, da parte della Provincia, degli interventi indicati nella Tabella C dell'Atto di trasferimento immobiliare allegato all'istanza.
L'istante specifica che con la precedente risposta all'interpello è stato fornito parere negativo in merito alla possibilità di qualificare l'operazione quale operazione permutativa.
In seguito a tale interpretazione, la Provincia ha provveduto a rivedere la bozza dell'atto di trasferimento immobiliare inserendo la descrizione analitica e dettagliata degli interventi a carico della Provincia, allo scopo di qualificarlo quale permuta e poter applicare il relativo trattamento fiscale.
Le Entrate chiariscono che con specifico riferimento al caso in esame occorre osservare che con l'articolo 10 del d. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è stata attuata una riforma della disciplina applicabile, ai fini dell'imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari.
In particolare, è stata stabilita la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, relative agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso.
La previsione recata dall'articolo 10, comma 4, del d.lgs n. 23 del 2011, è stata, tuttavia, oggetto di successive modifiche normative.
In particolare, la norma in argomento, come modificata, esclude che la previsione di soppressione di tutte le agevolazioni operi in relazione alle agevolazioni ed esenzioni tributarie riferite ad immobili pubblici interessati da operazioni di permuta.
Per tali operazioni, quindi, trova applicazione la disciplina recata dal punto 7 dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2013; l'operazione di permuta di immobili pubblici che interviene tra l'ente pubblico territoriale e l'Amministrazione Statale deve essere assoggettata ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
Con riferimento all'atto di trasferimento immobiliare in esame occorre osservare che, secondo quanto previsto dall'art. 1 del contratto, l'Agenzia del Demanio, che agisce in nome e per conto dello Stato, in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro, trasferisce con vincolo di destinazione a uffici giudiziari, alla Provincia il diritto di proprietà del complesso immobiliare al fine di dare attuazione al summenzionato Accordo.
Nell'atto in esame si legge che "la causa del trasferimento è riconducibile nel complesso degli impegni assunti dalle firmatarie dell'atto con l'Accordo quadro del quale l'atto di trasferimento costituisce ad ogni effetto attuazione" .
Pertanto, nel condividere la soluzione dell'istante, si ritiene che l'atto in esame, costituendo parte integrante ed attuativa del citato Accordo di Programma Quadro possa qualificarsi come una permuta tra lo Stato e la Provincia.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene che l'operazione di trasferimento del complesso immobiliare dello Stato a favore della Provincia debba essere assoggettata ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro ai sensi dell'art. 1 punto 7 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, l'imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, mentre l'imposta catastale è dovuta nella misura dell'1%, sarà esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della Tabella allegata al d.P.R 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto rientrante tra gli "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni."