Pubblicato il decreto Interministeriale Turismo/Finanze recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, noto come tax credit tour operator e agenzie.
Il credito potrà essere richiesto tramite la piattaforma appositamente aperta sul sito del Ministro del Turismo.
Ricordiamo che il Decreto Legge del 6 novembre 2021 n. 152 c.d. Decreto Recovery, contenente "Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", ha introdotto un pacchetto di misure a sostegno del settore turistico.
In particolare, l'articolo 4 prevede un Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.
Vediamo nel dettaglio in che cosa consiste, a quali soggetti è destinato e quali sono i costi ammissibili.
Tax credit agenzie e tour operator: i beneficiari
Per l'attuazione della linea progettuale "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator", Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinatari del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta sono le agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO:
- 79.1 - Attività delle agenzie di viaggio e tour operator
- 79.11 - Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12 - Attività dei tour operator
Il bonus è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti a decorrere dal 7 novembre 2021 (dalla data di entrata in vigore del presente decreto) e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000,00 euro, nel rispetto del limite delle risorse stanziate:
- 18 milioni di euro per l'anno 2022,
- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
- 60 milioni di euro per l'anno 2025.
Tax credit agenzie e tour operator: spese ammissibile
Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per le spese sostenute (come definite dall’articolo 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014) relative a:
- impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
Gli investimenti o le attività di sviluppo digitale a pena di decadenza dall’incentivo:
a) devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;
b) devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica;
c) devono essere avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei soggetti beneficiari ammessi agli incentivi;
d) devono essere conclusi entro il termine di dodici mesi dall’inizio dell’intervento.
Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.
Tax credit agenzie e tour operator: utilizzo del credito
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.
Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenzaCOVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
Tax credit agenzie e tour operator: procedura telematica per gli incentivi
I soggetti interessati presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dall’emanazione del presente decreto.
Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l’istanza entro i trenta giorni successivi all’apertura della piattaforma on line.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, il soggetto richiedente dovrà indicare tra l’altro:
a) dati anagrafici del soggetto richiedente;
b) la tipologia degli investimenti previsti;
c) il costo complessivo degli interventi e l’ammontare totale delle spese ammissibili, nonché il dettaglio delle singole voci di spesa ai sensi dell’elenco di cui all’articolo 5 del presente decreto;
d) la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti;
e) di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. L’impresa interessata deve altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, allegare, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione amministrativa e tecnica che verrà specificata nell’Avviso di cui al comma 1 del presente articolo.