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CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLE SANZIONI

Certificazione dei corrispettivi: chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni

Mancata memorizzazione elettronica dei corrispettivi per errore tecnico: cosa fare? Ecco le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

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L'istante svolge attività di parrucchiera aderendo al regime cd. forfetario, e dovendo procedere, dal 1° gennaio 2020, alla certificazione dei corrispettivi percepiti tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, alla fine del 2019 ha installato un registratore telematico atto a tale scopo. 

Tuttavia, il tecnico che installò l'apparecchiatura inserì i dati della scrivente abbinando una partita Iva errata.

La contribuente se ne è accorta solo in sede di dichiarazione dei redditi e dato l'errore a lei non imputabile, ritiene di non dover versare sanzioni. 

Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul tema.

Obbligo certificazione dei corrispettivi

In estrema sintesi si ricorda che:

  1. dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi delle operazioni ex articolo 22 del decreto IVA sono soggetti all'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati;
  2. l'obbligo, che ha valenza generale - vi ricadono, anche i c.d. forfetari, risultandone escluse solo le operazioni individuate con il decreto ministeriale 10 maggio 2019- si adempie con «strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati» precipuamente i "registratori telematici" (RT), i cui modelli sono appositamente approvati 
  3. memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello stesso nelle sue necessarie articolazioni (memorizzazione e trasmissione), dovendo precisarsi che l'infrazione di omissione, secondo i criteri appena richiamati, si perfeziona anche con il mancato rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l'invio dei dati, termini che devono ritenersi essenziali. Pertanto, l'adempimento tardivo, ancorché spontaneo, configura ugualmente l'illecito in questione, ferma restando la possibilità di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Certificazione dei corrispettivi: sanzioni

Con specifico riferimento al quadro sanzionatorio è stato previsto che se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso sanzione minima 500 euro.

La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti. 

Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Certificazione dei corrispettivi: caso di specie

Nel caso di specie l'istante si è avvalsa per oltre un anno di un registratore telematico che effettuava memorizzazioni e trasmissioni di dati non corretti  senza vigilare in alcun modo, nelle more, sugli invii effettuati e sul funzionamento dell'apparecchio installato. 

È di tutta evidenza, dunque, che il vizio emerso nel 2021 avrebbe potuto facilmente essere riscontrato molto prima (in ipotesi, già verificando il QRCODE al momento della messa in servizio del registratore). 

Ciò detto, alla mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) segue l'applicazione delle sanzioni pari al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro, per ciascuna operazione.

A tali violazioni, non essendo ancora intervenuta alcuna formale contestazione da parte degli Uffici competenti, risulta applicabile il ravvedimento operoso. 

In assenza di ravvedimento, gli stessi Uffici, accertata, nel caso, anche la buona fede della contribuente, potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione dell'effettiva gravità della condotta, quali, ad esempio, gli articoli 6, comma 1, 7, comma 4, e 12 del d.lgs n. 472 del 1997. 

Restano comunque impregiudicati i rapporti di ordine civilistico tra istante e soggetto che ha installato il registratore telematico.

Allegato

Risposta a interpello del 19.10.2021 n. 737

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