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QUARANTENA E SORVEGLIANZA ATTIVA 2021, INDENNITÀ INPS IN ORDINE CRONOLOGICO

1 minuto, Redazione , 19/11/2021

Quarantena e sorveglianza attiva 2021, indennità INPS in ordine cronologico

Istruzioni INPS per gli eventi quarantena e sorveglianza attiva 2021 parificate a ricovero o malattia, grazie al DL 146 2021. Nulla sui rimborsi forfettari per i datori di lavoro

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Il  decreto Fisco Lavoro n. 146 2021 del 21.10.2021  ha modificato l’art. 26 del DL  18 2020 in tema di  tutele per la quarantena da Covid 19, con lo stanziamento di nuovi  fondi 976,7 milioni di euro per:

  1. la copertura dell’indennità di malattia  per periodi di quarantena la quarantena con sorveglianza attiva o  in permanenza domiciliare fiduciaria  dei lavoratori del  settore privato,  imposti dalle ASL fino al 31.12.2021 
  2. per il riconoscimento dell’indennità di ricovero ospedaliero per i periodi di assenza di  lavoratori “cd. Fragili” ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni di: 
  • disabilita'  con  connotazione di gravita' o
  • rischio derivante da immunodepressione o da esiti  da patologie oncologiche o dallo svolgimento  di terapie salvavita.

Il problema della mancanza di fondi  per i periodi di quarantena obbligatoria era stato evidenziato, oltre che dalle categorie di lavoratori interessati  anche dall'Inps con un messaggio  di agosto scorso.

Con il Messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021 Inps dà ora il via alle procedure di indennizzo sottolineando che le pratiche saranno gestite dalle sedi territoriali in base in base all’ordine cronologico degli eventi. L'istituto precisa che gli eventi indennizzabili sono quelli:

  • contrassegnati dal codice V07 assegnato dal medico Inps e c
  • con almeno un giorno ricadente nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2021.

Nessun chiarimento ancora, invece,  sulla  gestione del rimborso forfettario di 600 euro dell’onere annuale della malattia-quarantena previsto, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,  a carico dei datori di lavoro che non versano i contributi per malattia . Il rimborso  riguarda  gli oneri sostenuti per ogni lavoratore che non ha potuto svolgere la prestazione lavorativa in smart working . 

Il decreto prevedeva che il rimborso venga erogato dall’INPS, per un importo massimo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di domanda telematica  ma si attendono  ancora  le istruzioni operative dall'Istituto per cui il rimborso non è di fatto operativo.

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