Con Risposta a interpello n 704 del 14 ottobre le Entrate si occupano della "determinazione del valore fiscalmente riconosciuto della parte edificabile di un terreno già rivalutato, ai fini della plusvalenza da cessione, e della quota scomputabile dell'imposta sostitutiva versata, in caso di seconda rivalutazione parziale. Articolo 7, legge 28 dicembre 2001, n. 448"
L'Istante è proprietario di un terreno edificabile di 11.000 metri che nel 2010, a seguito di perizia giurata, è stato oggetto di rivalutazione fiscale, ai sensi dell'articolo 2, comma 229, della legge n.191 del 2009.
L'area edificabile rivalutata, in seguito a diversi provvedimenti comunali è stata interessata da riduzione di area e cubatura edificabile e ad oggi l'intero valore dell'area è attribuibile a soli circa 1.000 m di lotto.
Considerato che l'Istante intende cedere la sola parte attualmente edificabile del proprio terreno, chiede di sapere quale sia il valore fiscalmente riconosciuto attribuibile a tale specifica area, ai fini della determinazione della relativa plusvalenza da cessione.
Inoltre, ipotizzando una eventuale ulteriore rivalutazione della sola area edificabile, ai sensi dell'articolo 1, commi 1122 e 1123 della legge n. 178 del 2020, chiede se possa scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella già versata ai fini della prima rideterminazione dell'intera area di proprietà.
Le Entrate, con riferimento alla determinazione del valore fiscalmente da considerare per la parte di terreno che l'Istante intende cedere, chiariscono che sulla base dei valori determinati in sede di prima rivalutazione, il criterio che dovrà utilizzare sarà quello proporzionale, calcolando il valore al metro quadro attribuito al terreno dal perito nel 2010 per poi moltiplicarlo per i 973,00 mq dell'area attualmente riconosciuta edificabile.
Il valore così ottenuto potrà essere usato come riferimento per il calcolo della eventuale plusvalenza da cessione.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di procedere ad una nuova rideterminazione del valore del terreno, come chiarito con la circolare 1/E del 2021, è facoltà del contribuente procedere ad una nuova rideterminazione, anche nel caso in cui l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente (cfr. anche risoluzione 111/E del 22 ottobre 2010 e circolari n. 47/E del 24 ottobre 2011 e n. 20/E del 18 maggio 2016).
In tali casi, sarà possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni oppure, in alternativa, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato.