Il decreto Fisco-lavoro n. 146 2021 aveva introdotto ulteriori periodi di cassa integrazione COVID, per le aziende di alcuni settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID 19. Si trattava di:
- 13 settimane, da fruire tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021 per i settori interessati da cassa in deroga e assegni ordinari (art 11 comma 1) e
- 9 settimane di cassa integrazione ordinaria per il settore tessile , moda, pelletterie, con la stessa scadenza (art. 11 comma 2)
per i i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre, data di entrata in vigore del decreto.
Per la CIGO al settore tessile la circolare 183 2021 richiedeva però che fossero state utilizzate interamente le settimane previste dal decreto Sostegni bis art 50 bis.
Ieri con il messaggio 1060-2022 INPS ha comunicato la riapertura dei termini per la trasmissione delle domande di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, non più come cassa Covid ma come cassa integrazione ordinaria.
ATTENZIONE La possibilità è riservata:
- coloro che avevano fatto richiesta in data precedente la data di pubblicazione della circolare n. 183/2021 (10 dicembre 2021) e che
- avevano visto la domanda respinta per mancato utilizzo dei periodi di integrazione precedenti.
Nei paragrafi seguenti le istruzioni operative dell'istituto che sostituiscono le precedenti fornite con la circolare 183 2021 per i trattamenti ex art 11 comma 2 DL146 2021 .
CIGO settore tessile moda nuove istruzioni
Alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per i casi descritti sopra si applica la disciplina ordinaria dettata dal D.lgs n. 148/2015, antecedente al riordino della materia attuato dalla legge di bilancio 2022.
Si applicano quindi per l'accesso le seguenti condizioni
- anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande
- incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti
- obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata sulla necessita di accesso
- l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto,
- obbligo del versamento del contributo addizionale
- verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale in assenza cfr messaggio 606 2022
Non è ammissibile la causale connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Le istanze di cassa integrazione ordinaria dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.
In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015, i quali prevedono:
"3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. "
Il messaggio inps infine ricorda che gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.