Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che dal 14 ottobre fino al 13 dicembre 2021 è possibile inviare le domande per fruire del contributo “Sostegni” (art. 1 del Dl n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Ulteriore requisito per la richiesta del
- contributo “Sostegni” è l’aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019
- contributo “Sostegni-bis alternativo” è l’aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.
Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda:
- Se viene richiesto esclusivamente il contributo “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Se si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30 per cento della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
- Se vengono richiesti entrambi per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per quanto riguarda la domanda, i contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire da ieri 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021. Nell’istanza devono essere indicati
- i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario,
- le informazioni sulla sussistenza dei requisiti
- l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito.
I contributi vengono erogati mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.