Come ormai noto a tutti il Green Pass (o certificazione verde COVID) diventerà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale come DL N. 127 del 21 settembre 2021. L'obbligo riguarda tutti i lavoratori sia pubblici che privati che accedono ai luoghi di lavoro con qualsiasi titolo, compresi collaboratori , stagisti, consulenti, corrieri ecc.
Sono stati pubblicati ieri in Gazzetta ufficiale n. 246 del 14 ottobre i due nuovi DPCM datati rispettivamente 10 e 12 ottobre 2021 firmati dal Presidente del Consiglio Draghi per l'attuazione operativa dell'obbligo .
- Il primo contiene linee guida dettagliate per la pubblica amministrazione,
- il secondo specifica le modalita di verifica dei green pass dei lavoratori nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati.
Verifiche green pass negli ambienti lavorativi
Nel decreto 12 ottobre vengono descritti gli strumenti digitali in corso di predisposizione da parte del Ministero della Salute in collaborazione con INPS , Piattaforma NOIPA e Sogei per i controlli massivi e automatizzati. Si specifica infatti che le verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, si prevede l’interazione tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC (che gestisce le certificazioni verdi);
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, potranno interagire il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, una interoperabilità tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.
Linee guida Green pass PA
- I controlli a campione devono riguardare almeno il 20% del personale in servizio
- è permesso al datore di lavoro/dirigente richiedere anticipatamente informazioni al lavoratore sul possesso di green pass per esigenze organizzative aziendali, senza il limite delle 48 ore
- in caso di green pass in corso di aggiornamento ( per un tampone recente ad esempio) il lavoratore può accedere al luogo di lavoro anche esibendo, invece del QR CODE, i certificati, cartacei o digitali, rilasciati dall'autorità sanitaria o dalla farmacia che dimostrano l'avvenuta vaccinazione o tampone negativo o guarigione dalla malattia covid.
FAQ Green pass aggiornate al 14 ottobre 2021
12. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?
No. Il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.
13. L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto?
Sì. L’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.
14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?
Le aziende potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti.
15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?
Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane. È possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico.
16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)? I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.