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MATERNITÀ: PRECISAZIONI INL SU INTERDIZIONE AL LAVORO E GIORNI POST PARTUM

3 minuti, Redazione , 15/10/2021

Maternità: precisazioni INL su interdizione al lavoro e giorni post partum

Decorrenza dell'interdizione dal lavoro e giorni di astensione da fruire post partum in caso di parto prematuro. Chiarimenti INL nella nota n. 1550 del 13 ottobre 2021

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L'interdizione dal lavoro scatta dalla data del provvedimento dell'Ispettorato . I giorni  di congedo non fruiti per parto prematuro  vanno  sommati al congedo postpartum  . 

Sono in sintesi queste le indicazioni giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro che con la nota 1550 2021 risponde ad alcune richieste di chiarimenti  giunte dalle sedi territoriali.

Vediamo di seguito maggiori dettagli sui quesiti posti.

Decorrenza interdizione anticipata dal lavoro per maternità

Il primo quesito riguardava la modalità per definire la data di decorrenza dell’interdizione  "quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni”   (art. 17, comma 2 lett. b) e c), del D.Lgs. n. 151/2001)

 Si chiedeva se la data debba coincidere con quella dell’istanza ovvero con quella del provvedimento  di autorizzazione dell’Ispettorato territoriale .

La nota ricorda che l’art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1 individua nel provvedimento dell’Ispettorato,  da emanare entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro. Ne deriva che l’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso.

Precisa però anche che è possibile  l’immediata decorrenza dell’astensione dal lavoro nel caso previsto dall’art. 18 del D.P.R. n. 1026/1976 secondo il quale “ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, l'Ispettorato del lavoro può disporre immediatamente l'astensione  se il datore di lavoro, invia  una dichiarazione  "nella quale risulti in modo chiaro la impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni”. 

Giorni astensione obbligatoria preparto  

Sul principio contenuto nell’art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001 – secondo cui i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo POST   parto , viene confermato che è applicabile anche nei casi di interdizione dal lavoro  disposta dall'ispettorato fino al settimo mese dopo il parto: i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine  dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. 

(art 17 comma 2:  Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice. 4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima/.

Viene sottolineato che deve essere indicata la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum ai quali sommare i giorni non goduti a causa del parto prematuro, come del resto  richiesto nel“Modello INL 11 richiesta di interdizione anticipata / post partum per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino”  dove è  richiesta anche l’allegazione del certificato/autocertificazione di avvenuto parto, da cui desumere i giorni di interdizione ante partum non goduti.

Per approfondire leggi lo speciale Congedi maternità paternità e parentali 2021

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