Con Provvedimento di ieri 23 giugno le Entrate stabiliscono la percentuale del 100% di fruizione del bonus tessile e moda.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l’ammontare del bonus tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si specifica che i crediti di importo superiore a 150 mila euro utilizzabili solo dopo le verifiche antimafia.
Ricordiamo che le Entrate in data 6 maggio 2022 avevano comunicato una variazione al modello e alle istruzioni per il bonus tessile e moda per l'invio delle domande dal 10 maggio al 10 giugno.
In particolare, si provvede
- a sostituire l’”autodichiarazione generale” con una dichiarazione sostitutiva semplificata contenente il mero rispetto dei requisiti e dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework
- introdurre appositi campi per gli importi da restituire in caso di fruizione di aiuti di Stato in misura eccedente a quella consentita
- adeguare i massimali nella dichiarazione sostitutiva
- inserire ulteriori codici attività nelle specifiche tecniche a seguito dell’ampliamento dei beneficiari previsto dal sostegni-ter.
SCARICA IL MODELLO E RELATIVE ISTRUZIONI con i motivi dell'aggiornamento
Ricordiamo inoltre che con Provvedimento n 293378 dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre si è stabilito che la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata:
- dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- mentre dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
L’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in relazione all’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino.
Nello specifico si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Il Provvedimento n 262282 datato 11 ottobre ha dettato le modalità per la fruizione del credito di imposta emanando il relativo modello per le domande (modello ora modificato dalla agenzia) e il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha stabilito i criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta. Il decreto Sostegni ter) infine ha aumentato la dotazione a disposizione disponibile per il bonus da 150 a 250 milioni di euro per il 2022 e ha esteso il credito d’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria con i seguenti codici ATECO:
- 47.51 – Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati,
- 47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati,
- 47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati.
Bonus tessile e moda rimanenze di magazzino
Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.
La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Bonus tessile e moda: già pronto il codice tributo "6953"
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6953”, già istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021.