Con Risposta a interpello n 673 del 6 ottobre le Entrate chiariscono nuovamente le regole del bonus facciate.
In particolare, l'Istante intende realizzare un intervento finalizzato a:
- sostituzione dei parapetti presenti nei balconi,
- rifacimento delle tende avvolgibili, compatibili tecnicamente ed esteticamente con le nuove balaustre
- sistema di illuminazione notturna.
Nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa, per l'Agenzia sono ammesse al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull'involucro esterno visibile dell'edificio, come precisato dalla circolare 2/E del 2020.
I lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili, invece, non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino "aggiuntivi" al predetto intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso.
Infine, tenuto conto che la finalità della disposizione è quella di agevolare interventi edilizi volti al decoro urbano, le Entrate ritengono che le spese per l'installazione di un sistema di illuminazione della facciata, non possano essere inclusi tra gli interventi "edilizi" per i quali spetta l'agevolazione.
Vediamo le motivazioni nel dettaglio
L'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate).
Le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2020.
Chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
La norma prevede che, ai fini del bonus facciate:
- gli interventi debbano essere finalizzati al «recupero o restauro della facciata esterna devono essere realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi»;
- «nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008».
Nella Circolare n. 2/E del 2020, è stato precisato che, l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che siano ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".
Si tratta, a titolo esemplificativo:
- del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie,
- del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi
- nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
La ratio della normativa in esame è, dunque, quella di incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Nella circolare n. 2/E del 2020, è stato precisato che la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi ammessi al bonus facciate.
Si ricorda però che con la risposta 520 del 4 novembre 2020 è stato chiarito che il bonus facciate spetti anche per i lavori aggiuntivi, quali lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento edilizio stesso.
Con l'interpello n 482/ 2021 si chiarivano dettagli sulla illuminazione, si rimanda alla lettura della news specifica Parapetti e illuminazione: spetta il bonus facciate in quanto elementi del balcone