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SUBAPPALTI: VANNO GARANTITE LE RETRIBUZIONI DEI CCNL DEL CONTRAENTE

2 minuti, Redazione , 07/10/2021

Subappalti: vanno garantite le retribuzioni dei CCNL del contraente

Le indicazioni dell'Ispettorato del lavoro nella Nota 1507 del 5 ottobre 2021 sul trattamento retributivo ai dipendenti impiegati nei subappalti pubblici

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'ispettorato del lavoro fissa la propria attenzione sul trattamento retributivo applicato ai dipendenti impiegati nei supappalti pubblici, raccomandando l'applicazione dei CCNL  relativi all'oggetto sociale del contraente principale  . L'indicazione è contenuta nella  nota INL n.1507/2021  rivolta agli ispettorati territoriali  chiamati a verificare puntualmente  la corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 49 del Dl 77/2021.

Il documento richiama il testo della norma:   “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.

In sostanza va garantito   che  le attività oggetto di subappalto siano ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi,  meramente accessorie rispetto all’opera . Cio comporta "l'obbligo di assicurare  ai lavoratori , trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato."

L'ispettorato cita quindi  l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 8344 del 28 settembre 2021, afffermando che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

Cio è conforme al parere ANAC n. 6 del 4 febbraio 2015 che poneva l'attenzione sull’oggetto dell’affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate  dall’operatore economico. 

A riguardo anche il Consiglio di Stato ha ricordato piu volte che , “nell'imporre l'applicazione al personale impiegato nel servizio oggetto di gara un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) "strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto", intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica”.

Nel caso vengano verificate violazioni, conlude la Nota, " l’adeguamento retributivo naturalmente comporta una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi che dà luogo ai conseguenti recuperi" E ricorda anche che " sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c"

Allegato

Nota Ispettorato del lavoro 1507/2021
Fonte immagine: Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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