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LINEE GUIDA GREEN PASS NELLA PA: CONTROLLI A CAMPIONE PER IL 20%

5 minuti, Redazione , 13/10/2021

Linee Guida Green Pass nella PA: controlli a campione per il 20%

Firmato il DPCM con Linee Guida per l'obbligo di certificazione verde nella P.A. Obbligo comunicazione anticipata se richiesto dal dirigente. Possibile valenza per i privati?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Esclusa categoricamente qualsiasi autocertificazione sostitutiva del Green pass . Verifiche digitali tramite le piattaforme NOIPA  o DGC  per le amministrazioni collegate. Controlli a campione per almeno il  20 % del personale ogni mattina. Comunicazione anticipata  dai lavoratori al dirigente per esigenze organizzative.

Sono alcune indicazioni che emergono dal DPCM  con le linee guida (QUI IL TESTO)  predisposte dal Ministro della pubblica amministrazione Brunetta per l'applicazione,  nel pubblico impiego , del nuovo obbligo di certficazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro , istituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

Il documento , approvato nei giorni scorsi dalla Conferenza Stato Regioni è stato firmato oggi dal presidente Draghi e si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'operatività.

Vediamo in estrema sintesi alcune indicazioni  presenti nelle linee guida , con alcune modifiche rispetto alla prima bozza,.

Vale la pena sottolineare che alcuni aspetti di novità potrebbero essere poi accolte, per una ovvia equiparazione dei diritti-doveri  dei lavoratori in tutti gli ambiti,   anche come indicazioni per il settore privato .

Green pass nel pubblico impiego: le linee guida 

In primo luogo  nelle linee guida  si precisa che   il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di comunicazione  in caso di contagio da  Covid-19 ; infatti  la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall’origine – non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. 

  • al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio  senza certificazione verde non è consentito in alcun modo e per alcun motivo 
  • il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione. 
  •  non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass
  •  È preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione
  • L'obbligo riguarda tutti coloro che accedono alle sedi di lavoro, TRANNE GLI UTENTI ,  ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee  locali e regionali - che  si rechi per lo svolgimento di una attività anche istituzionale o 
  •  sono dunque soggetti all’obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici  consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione. 

Il controllo del green pass potrà avvenire :

  • sia manualmente attraverso l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, c
  • che attraverso l’integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner, badge.

Il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente,    può delegare  il compito   - con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente  dirigenziale.

Organizzazione del controllo Green pass 

Riguardo le modalità organizzative dei controlli, per le quali anche  Confidustria , nelle proprie linee guida, attendeva un confronto con questo documento ministeriale,  viene specificato che:

  • In assenza di controlli all'entrata , ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio  deve procedere con verifiche  a campione, almeno con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore al  20 per cento di quello presente in servizio, ( era il 30% nella prima bozza) assicurando un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente durante la mattina ,  con l'app VERIFICA c19.

Si ribadisce il rispetto della  disciplina sul trattamento dei dati personali  che non consente  :

  • la raccolta dei dati relativi alle certificazioni dei lavoratori 
  • né la conservazione della loro copia.

NOVITA' Accogliendo quanto previsto dall'art. 3 del DL 139 2021 dell'8 Ottobre viene specificato  "in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni  sul possesso della certificazione verde con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative".

  Questo non fa venir meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o quelli a campione.

 Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione.  Nel frattempo i soggetti invieranno la relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione  – e non saranno  soggetti ad alcun controllo.

Viene suggerito  di predisporre l’attivazione di più di una delle modalità  e ciò al fine di poter sopperire all’eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi.  

Si prevede che verranno gradualmente resi disponibili, 

  1.  per le amministrazioni che usufruiscono della piattaforma di NoiPA  un nuovo servizio di interrogazione che consentira  di visualizzare nella pagina web la validità della Certificazione verde - Covid19 in base ad un elenco selezionabile dei dipendenti del proprio Ufficio; 
  2. per le amministrazioni che non usufruiscono della piattaforma di NoiPA, la verifica del possesso della certificazione verde può essere effettuata mediante un’interazione con il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, sul sito www.dgc.gov.it. In questo caso il datore di lavoro o i soggetti  incaricati  accederanno  attraverso una identità digitale (SPID o CIE), e invieranno alla Piattaforma un file contenente l’elenco dei codici fiscali del personale su cui si vuole attivare il processo di verifica.

 Per le amministrazioni più piccole, ma anche come “applicativo di salvataggio” nel caso di un malfunzionamento della modalità principale,in quelle piu grandi,  si consiglia  l’applicazione denominata “VerificaC19” già disponibile gratuitamente sugli store.

Allegati

Linee guida GREEN PASS PA Bozza 50102021
DPCM Linee guida PA 12.10.2021
Fonte immagine: licenza CC-BY-NC-SA 3.0

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS EMERGENZA CORONAVIRUS- GREEN PASS LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

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