L'introduzione dell'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro con il dl 127 2021 ha portato con seéobiezioni, dubbi e problemi applicativi non da poco per i datori di lavoro. Confidustria si è mossa pubblicando un documento con linee guida operative . Vedi una sintesi in "Green pass procedura e facsimili".
Ieri in audizione alla Camera il presidente di Confprofessioni Stella ha presentato le sue osservazioni chiedendo che vengano prese in considerazione nell'iter di conversione in legge del Decreto , appena iniziato. Si ricorda che la conversione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro il 20 novembre 2021.
In particolare Stella fa presente alcuni aspetti problematici della norma ,di ordine diverso ma con un possibile forte impatto nella vita degli studi professionali:
- la difficoltà di controllo quotidiano del green pass dovuta al divieto di conservarne i dati imposto dal Grante per la privacy, particolarmente pesante in strutture con pochi dipendenti come sono in genere gli Studi
- l'incongruenza dell'obbligo di certificazione verde per i lavoratori, (titolare dipendenti collaboratori, tirocinanti) a fronte dell'accesso libero invece per i clienti.
- un ulteriore criticità sta nel fatto che il dipendente incaricato dal datore di lavoro delle verifiche è tenuto a riportare al Prefetto le violazioni riscontrate, per l'irrogazione delle sanzioni. Segnala infatti che cio potrebbe comportare problemi di relazione tra il personale e chiede che venga previsto per questo aspetto il coinvolgimento del titolare dello studio.
Vediamo piu in dettaglio i principali argomenti evidenziati dal rappresentanti degli studi professionali.
Certificazione verde per i clienti degli studi
Nel documento (QUI IL TESTO) di Confprofessioni si sottolinea che
"Quotidianamente i lavoratori degli studi professionali sono a contatto con i clienti che potenzialmente potrebbero pregiudicare la sicurezza della loro salute, esponendoli al rischio di contagio. Il controllo del possesso del green pass, sempre nelle diverse tipologie (dopo vaccinazione, guarigione dopo malattia, tampone recente), può garantire la sicurezza ai lavoratori dello studio e ai clienti."
Per questo motivo , si afferma " La protezione dovrebbe essere garantita dall’obbligo della presentazione del green pass anche da parte del cliente. Si ricorda, peraltro, che ciò avviene normalmente per l’accesso agli eventi sportivi, nei ristoranti e nei luoghi dove si svolgono spettacoli al chiuso.
e propone come alternativa :" I soggetti non in possesso del green pass potrebbero comunque, se necessario, rapportarsi con i professionisti da remoto, attraverso i numerosi strumenti di video-conferenza, disponibili in rete."
Pare di poter obiettare che in questa logica l'obbligo di green pass dovrebbe allora essere imposto per l'ingresso i anche per pochi minuti in bar negozi autobus e qualsiasi luogo chiuso , mentre oggi è limitato ai luoghi in cui il possibile assembramento tra persone perdura per un periodo di tempo che si presume prolungato trasporti a lunga percorrenza spettacoli e appunto luoghi di lavoro. Indubbiament comunque le casistiche sono svariate ed è difficile che una norma tanto ampia possa non comportare discrepanze nell'applicazione.
Controllo certificazioni e divieto di conservazione dei dati
Sul punto della verifica dei green pass Stella fa presente le difficoltà operative imposte dalla normativa e chiede di valutare una modalità eventualmente limitata di memorizzazione, anche solo della durata della certificazione , in modo da non ledere comunque la privacy : " Il fatto di non poter conoscere la data di scadenza della certificazione potrebbe comportare implicitamente la necessità di controllare quotidianamente i lavoratori con conseguenti aggravi procedurali. È da valutare, in questo senso, se sia possibile prevedere che il datore di lavoro possa avere accesso ad alcune informazioni di base del certificato del lavoratore, in un’ottica di semplificazione delle procedure. La conoscenza della durata temporale del green pass consentirebbe di scegliere la più snella modalità di verifica a campione, che rappresenta una delle opzioni organizzative previste direttamente dal legislatore."