HOME

/

FISCO

/

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

/

SISMABONUS: QUANDO PRESENTARE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Sismabonus: quando presentare l'attestazione di conformità

Le Entrate chiariscono quando presentare l'asseverazione e l'attestazione di conformità ai fini della detrazione per il sismabonus.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Entrate con Risposta a interpello n 688 dell'8 ottobre 2021 chiariscono i termini per presentare l'attestazione di conformità, per beneficiare del sisma-bonus e i termini della asseverazione prevista dall'art 3 comma 2 del decreto ministeriale n 58/2017.

In particolare l'attestazione non deve essere presentata entro la data del rogito come vale per l'asseverazione.

L'agenzia, ha risposta ad un istante che:

  • ha ottenuto il permesso a costruire nel 2018; 
  • ha depositato nel 2019 l'asseverazione di riduzione del rischio sismico allo Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP), successivamente alla richiesta del permesso a costruire.
  • ha stipulato l'atto di compravendita nel 2020 (e il direttore dei lavori, concluso l'intervento, ha depositato al SUAP l'attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti)

Egli chiedeva se poteva accedere al cd. "sisma bonus acquisti", disciplinato dall'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 in considerazione del fatto che

  • l'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto è stata presentata al SUAP dal direttore dei lavori successivamente alla data di stipula del contratto di compravendita

E' stato chiarito che la risoluzione del 3 luglio 2020, n. 38/E, ha sottolineato che:

  • la detrazione di cui al comma 1-septies spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,
  • anche se l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. 

E' stato, comunque, precisato che ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico (cfr. da ultimo la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020). 

Termini per presentare l'attestazione di conformità ai fini del sisma-bonus

Nel caso in esame, con riferimento, invece, ai termini di presentazione dell'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto dal direttore dei lavori, l'articolo 3, comma 4, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 stabilisce che « Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista». 

Al successivo comma 5 dispone che «L'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013».

La norma in merito all'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato al SUAP, a differenza di quanto previsto per l'asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non richiede che la stessa sia presentata entro la entro la data di stipula del rogito.

Ne consegue che, il contribuente nel presupposto che abbia presentato al SUAP, nei termini massimi indicati dalla predetta risoluzione n. 38/E (entro la data del rogito), l'asseverazione prevista dal citato decreto n. 58 del 2017, può accedere all'agevolazione del cd. "Sisma bonus acquisti". 

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 22/11/2024 Bonus edilizi: comunicazione antiusura dal 3.12 per le banche

Provvedimento n 422331/2024 ADE con regole per la comunicazione antiusura sui bonus edilizi: invio dal 3 dicembre prossimo, come fare

Bonus edilizi: comunicazione antiusura dal 3.12 per le banche

Provvedimento n 422331/2024 ADE con regole per la comunicazione antiusura sui bonus edilizi: invio dal 3 dicembre prossimo, come fare

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024:  invio entro il 30.11

La legge di conversione del DL n 39/2024 ha previsto una comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Direttiva case green: cosa prevede per il 2025

La Direttiva UE anti inquinamento con regole per le ristrutturazioni: nella bozza di DDL di Bilancio 2025 nulla compare sullo stop al bonus caldaie a gas

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.