L'aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era stata prevista dal decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato.il 28 settembre, per l'adeguamento quinquennale all'inflazione.
Nella percentuale sono compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023. Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno 2023 .
Nel decreto si prevedeva l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 ma l'ispettorato è poi intervenuto sposta il termine di entrata in vigore al 6 ottobre con la nota n. 724 del 30 ottobre 2023.
L'ispettorato chiarisce che d'accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.
Si ricorda nuovamente che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018
Viene anche previsto che per la rivalutazione alle
- sanzioni previste dal d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
- sanzione amministrativa per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008;
- sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione del DL n. 146/2021);
si fa riserva di fornire ulteriori specifiche indicazioni .
L'applicativo dell'ispettorato SMART è in corso di aggiornamento e gli importi dei verbali generati dal 1 luglio al 5 ottobre 2023 saranno quindi rettificati.
Con la nota del 9 novembre in attesa dell'aggiornamento dell'applicativo è stata anche fornita la tabella completa delle sanzioni rivalutate.
Nella tabella seguente un quadro delle contravvenzioni piu ricorrenti :
Nei paragrafi seguenti ricordiamo le ultime modifiche in materia contenute nel decreto "Fisco lavoro" n. 146 2021 convertito in legge 215 2021.
Decreto 146 2021 sicurezza: sospensione attività e comunicazione lavoro occasionale
Le misure della legge 215 2021 prevedono una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.
C'è inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato e al preposto.
Il decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:
- sospensione più facile dell’attività d’impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva
- riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all'ispettorato territoriale.
- Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
- L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti (alle 1200 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali
- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
- con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
- Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.
Tabella sanzioni aggiuntive
| FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
Controlli in tema di sicurezza sul lavoro
Nell'ambito dell'organizzazione delle attività ispettive di controllo sono previsti invece:
- un rafforzamento delll'organico dell'Ispettorato del lavoro con l'autorizzazione a un nuovo concorso per oltre 1000 unità, oltre a quello già bandito. Inoltre nel Pnrr sono in previsione altre assunzioni all’Inl a partire dal 2022.
- Viene rafforzato il contingente di Carabinieri che daranno supporto alle attività ispettive
- il coordinamento della vigilanza sulla sicurezza che passa all'Ispettorato nazionale invece che alle Regioni
- Interoperabilità delle banche dati dei diversi soggetti che operano in ambito sicurezza come Inl, Inail, Inps e Asl con la creazione di una banca dati. centralizzata che eviti ritardi o sovrapposizione di interventi, ad esempio nella valutazione delle recidive che comportano interruzione dell'attività
- vengono previsti finanziamenti specifici per il miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione degli ispettori.
Maggiori poteri al preposto
- In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza
- I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute
- Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali con obbligo di informare i superiori se la situzione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati . Per la violazione di questa funzione si prevede la pena dell'arresto fino a due mesi o di uma ammenda a 491 a 1474 euro.
- E' prevista per la violazione dell'incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza
Nle DL 146 si prevedeva inoltre che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse un Accordo per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. IN particolare sono da definire le norme per l'equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e l'obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023.