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LAVORATORI MARITTIMI: COMUNICAZIONI MALATTIA SOLO TELEMATICHE

4 minuti, Redazione , 07/03/2023

Lavoratori marittimi: comunicazioni malattia solo telematiche

Chiarimenti sulla trasmissione telematica dei dati all'INPS per richiedere le prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi ex IPSEMA.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare N. 145  del 28.9.2021 INPS aveva comunicato l'arrivo di  un  nuovo sistema di trasmissione dei dati  necessari per richiedere le prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi. Il nuovo servizio online, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”, è  attivo dal 4 ottobre 2021.

Con Messaggio n. 897 del 2 marzo 2023 l'INPS  torna sull'argomento per sottolineare che la certificazione di malattia dei lavoratori marittimi  va  trasmessa esclusivamente per via telematica da parte del medico curante.

Si ricorda che  dal 2013 l'INPS gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle indennità di malattia specifiche del settore.

Con il Messaggio n. 610/2020 l'Istituto aveva comunicato l'avvio della trasmissione telematica dei certificati di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN. 

Ora viene precisato che  le stesse indicazioni sono applicabili anche alla certificazione telematica per i lavoratori marittimi da parte di tutti i soggetti abilitati alla relativa trasmissione e rinvia alle istruzioni di cui al Messaggio n. 610/2020 e alla Circolare n. 145/2021, relativa alle istruzioni operative sul servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi".

Istruzioni Comunicazione Integrativa di malattia marittimi 

La circolare  descrive in dettaglio  il processo di integrazione delle prestazioni previdenziali di malattia, maternità, disabilità e donazione di sangue/midollo osseo per i lavoratori ex IPSEMA , iniziato a partire dal 2013, negli  flussi di lavorazione ordinari INPS (illustrati nella circolare congiunta INPS-INAIL N. 179 del 23.12.2013.

La circolare ricorda che  per la certificazione sanitaria,, erano in uso specifici modelli cartacei denominati “Mal 1” (per eventi insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco), “Mal 2” (per eventi insorti dopo lo sbarco) e “Mal 3” (per continuazione ed avvenuta guarigione con chiusura degli eventi di malattia); che venivano utilizzati per la certificazione redatta dagli ambulatori USMAF-SASN o dai medici fiduciari incaricati dal Ministero della Salute, durante i periodi di avvicendamento in porti esteri   e in assenza di ambulatori USMAF-SASN in Italia.

 Con il messaggio n. 610 del 18 febbraio 2020 è stato reso noto l’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati medici per le prestazioni di malattia anche da parte degli ambulatori USMAF-SASN e dai medici fiduciari; coerentemente, è stata avviata una prima fase di parziale semplificazione e automazione dei processi di gestione. 

La certificazione cartacea  è ancora in uso in pochi casi in Italia  e, per l’estero.

 I certificati di malattia (CDM) telematici dei SASN sono in tutto analoghi a quelli rilasciati alla generalità dei lavoratori; tuttavia, nel caso dei marittimi, essi non costituiscono documentazione sufficiente alla liquidazione delle prestazioni di malattia ex Ipsema,  e ad oggi vengono integrati  con l’esibizione alla Struttura territoriale  del libretto di navigazione.

Il nuovo servizio "Comunicazione integrativa malattia marittimi"

Ora dunque per  acquisire in via telematica in tempo reale le suddette informazioni, è stato sviluppato uno specifico servizio web, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”;  disponibile sul sito  www.inps.it.

La comunicazione andrà presentata  all'INPS attraverso :

il servizio dedicato accessibile mediante SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

  •  tramite gli istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dell'Istituto, o
  • con delega dell'identita digitale ( circolare n. 127 del 12 agosto 2021 )  per  coloro che sono impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’Istituto.

 Per la trasmissione della comunicazione integrativa, prevista per la comunicazione dell’“inizio” di eventi di indennità per

  • inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, 
  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare,
  •  indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o in disponibilità retribuita,
  •  temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune – legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (c.d. Legge Focaccia) -

sono necessarie le seguenti informazioni: 

  • codice fiscale del datore di lavoro;
  •  nel caso di personale navigante (dipendente da datore di lavoro Armatore o del settore Pesca), il natante sul quale ha prestato attività lavorativa; 
  • la qualifica di inquadramento; l'eventuale IBAN e, in caso di IBAN estero al di fuori dell’area SEPA, il codice SWIFT/BIC. 

Per la “continuazione” del medesimo evento, eventuali certificazioni telematiche  verranno automaticamente acquisite alla lavorazione  mentre in  presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea,  resta l'onere di trasmissione  telematica alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio.

Per il  lavoratore navigante è  necessaria l’allegazione telematica della documentazione attestante la data dello sbarco .

Infine , per il pagamento dell’indennità mediante accredito su IBAN estero (extra Italia), è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria (se non già prodotto  per  precedenti richieste di pagamento).

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