Con la circolare 142 del 27 settembre 2021 l'INPS comunica importanti precisazioni sulla durata e decorrenza di:
indennità di esodo L. 92 2012 (cd. Isopensione) e
degli analoghi assegni straordinari di esodo dei Fondi bilaterali .
I chiarimenti riguardano la possibile rideterminazione del periodo di spettanza delle prestazioni a causa delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni sulla speranza di vita, che hanno portato numerose richieste di chiarimenti all'istituto.
La circolare spiega che effettivamente si possono creare discrepanze nel meccanismo dell’adeguamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, in quanto INPS utilizza le stime prospettiche ISTAT realizzate al momento della certificazione di esodo che possono differire dalle determinazioni ministeriali nell'anno di decorrenza effettiva . Questo potrebbe comportare una interruzione deelle indennità e dell'isopensione prima del momento in cui parte invece la pensione vera e propria.
Qui il testo in pdf della circolare INPS.
Vediamo di seguito i dettagli della problematica, gli effetti sugli assegni di esodo attualmente in pagamento e le scadenze per la richiesta di prosecuzione.
Le norme sugli incrementi della speranza di vita
La legge 22 dicembre 2011, n. 214, aveva fissato al 2013 il cambio , da triennale a biennale, dell'applicazione degli incrementi speranza di vita stimati in via prospettica dall’ISTAT e pubblicati ogni anno nel rapporto della Ragioneria Generale dello Stato sulla base dei quali l’INPS calcola le future decorrenze di pensione indicate nelle certificazioni di esodo.
E' poi un decreto direttoriale del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero del Lavoro, che almeno 12 mesi prima della data di ciascun aggiornamento determina l'applicazione o meno degli incrementi . Quindi si può verificare che una decorrenza, certificata sulla base della speranza di vita calcolata in un periodo più remoto non coincida con la decorrenza determinata nei decreti ministeriali annuali
La circolare n. 119 del 2013 aveva infatti specificato che “[…] la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello del decreto legge n. 201/2011, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garanzia fideiussoria”. I
L'istituto ricorda anche il decreto direttoriale del 5 novembre 2019 del Ministero dell’Economia che ha stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, (...non sono ulteriormente incrementati”. Tale decreto ha stabilito, quindi, che per il biennio 2021-2022 gli incrementi della speranza di vita fossero pari a zero, modificando le stime precedenti, utilizzate dall’INPS per il rilascio delle certificazioni di esodo.
Le conseguenze sulle Isopensioni (legge Fornero)
Per i titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, a seguito delle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita viene conseguentemente modificata la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni e della contribuzione correlata eventualmente dovuta.
Nello specifico, per il biennio 2021-2022, l’isopensione è dovuta :
- fino alla data di maturazione del requisito anagrafico di 67 anni (non più di 67 anni e 3 mesi) ovvero
- fino alla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne (non più di 42 anni e 6 mesi) o 43 anni e 3 mesi per gli uomini (non più di 43 anni e 6 mesi).
La contribuzione correlata è dovuta fino alla data di maturazione dei requisiti.
La circolare specifica che potrebbero essersi verificati dei casi di presentazione in ritardo della domanda di pensione anticipata in quanto i pensionandi potrebbero non aver considerato l’incremento pari a zero della speranza di vita. In questi casi la decorrenza dei trattamenti pensionistici è comunque la prima utile in base alla data di presentazione della domanda ma le parti datoriali possono assicurare SOLO per le domande presentate entro il mese di ottobre la permanenza in esodo – non oltre il mese di scadenza delle prestazioni garantendo il pagamento dell’indennità, ad evitare interruzioni tra l'acssegno di esodo e la pensione
In tali casi la contribuzione correlata è comunque dovuta fino alla maturazione dei requisiti contributivi di :
- 42 anni e 3 mesi per le donne e di
- 43 anni e 3 mesi per gli uomini.
Per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni , non sono soggette ad incrementi della speranza di vi, la decorrenza sarà applicata secondo quanto precisato nel precedente paragrafo , cosi come per tutte le pensioni liquidate successivamente alla pubblicazione della circolare.
Gli interessati riceveranno comunque dall’INPS un’apposita comunicazione .
Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà
Con riferimento ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, l'insp si riserva di fornire altre istruzioni, nel caso in cui i competenti Comitati amministratori di esprimano in materia
In mancanza di tali indicazioni, il lavoratore esodato può usufruire dell’assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita.