L’Inpgi, con circolare n. 11 del 22 settembre 2021,a seguito dell'autorizzazione ministeriale, riepiloga tutti incentivi attualmente in vigore per la salvaguardia o l’incremento dell’occupazione per i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato presso l’Inpgi. Inoltre precisa che le richieste per le assunzioni già avvenute a partire dal 1 gennaio 2021 i datori di lavoro interessati potranno presentare la richiesta :
- attraverso la procedura DASM
- entro i termini per la presentazione della denuncia DASM rdi novembre (scadenza 16 dicembre 2021)
La procedura è attualmente in fase di aggiornamento e sarà disponibile per gli utilizzatori entro il 16 ottobre 2021 .
Le misure agevolative applicabili – con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021 – sono le seguenti:
- Articolo 4 D.lgs 26 marzo 2001, n. 151- sgravio contributivo, già previsto dall'art. 10 della legge n. 53/2000, in favore delle aziende che assumano lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo;
- Articolo 4, commi da 8 a 10, della legge 28/06/2012, n. 92 - agevolazione contributiva per le aziende che assumono lavoratori ultracinquantenni, disoccupati da più di dodici mesi;
- Articolo 4, comma 11, della legge 28/06/2012, n. 92- agevolazione contributiva per le aziende che assumono donne disoccupate da più di 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea [regolamento (CE) n. 800/2008] ovvero donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti;
- Articolo 1, commi 16 e 19, della legge 30/12/2020, n. 178- Esonero contributivo per sostenere l’occupazione femminile, effettuato in via sperimentale nel biennio 2021-2022; Articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27/12/2017, n. 205 -Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- Articolo , commi 10 e 11, della legge 30/12/2020, n. 178- Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022;
- Articolo 4, comma 3, della legge 19/06/1993 n. 236- Incentivo per l’assunzione di lavoratori in CIGS;
- Articolo 10 del D.lgs 14/09/2015, n. 151- Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica (riduzione capacità lavorativa);
- Articolo 10 del D.lgs 14/09/2015, n. 151 -Incentivo per l’assunzione di soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità intellettiva e psichica; Articolo 2 comma 10 bis della legge 28/06/2012, n. 92, introdotto dall'art. 7, c. 5, lettera b) del D.L. 76/2013- Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato i beneficiari della indennità di disoccupazione;
- Articolo 4, legge 8/11/1991, n. 381 e articolo 2, legge 22/06/2000, n. 193 (DM 148/2014)- Incentivo per l’assunzione di detenuti o internati;
- Art. 41 D.L. 25 maggio 2021, n. 73 – convertito in L. n. 106/2021 - Contratto di rioccupazione
I benefici di esonero e le agevolazioni contributive sopra elencate saranno applicati con le medesime modalità previste nel sistema generale (INPS).
Si ricorda anche che le agevolazioni non riguardano le quote di contribuzione a carico del giornalista, il contributo infortuni, i contributi di derivazione contrattuale (ad esempio, se dovuti: Il Contributo per gli Ammortizzatori sociali dello 0,50% a carico datore di lavoro, il contributo al Fondo integrativo “ex fissa” e la relativa addizionale, ecc.) e quei contributi a carattere solidale, quali il contributo di solidarietà di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/1991.
Inoltre vale la pena sottolineare che il diritto alla fruizione delle agevolazioni contributive (sgravi ed esoneri) è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, come disciplinati dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, nonché delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione sociale obbligatoriia.
Infine va tenuto presente che alcuni dei benefici sopra indicati sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. In particolare la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che – alla data del 31/12/2019 - non fossero già in difficoltà [difficoltà definita dall’art. 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014];
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese (con meno di 50 occupati e non oltre 10 milioni di euro di fatturato e/o valore di bilancio) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; siano concessi entro il 31 dicembre 2021.