Con Circolare n 11/E del 22 settembre a firma Entrate/Riscossione vengono forniti chiarimenti in merito a termini e modalità del condono cartelle.
In particolare viene specificato il perimetro del reddito complessivo da prendere a riferimento per lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro - (di cui all'art. 4, commi da 4 a 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 Decreto Sostegni) per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche beneficiarie della agevolazione.
Intanto si ricorda che per le persone fisiche il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professione.
In linea generale quando le disposizioni di legge fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali il reddito complessivo tiene conto anche
- dei redditi assoggettati a cedolare secca,
- dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
- e della quota di agevolazione relativa all’Aiuto alla crescita economica (ACE)
La circolare considera che, tenuto conto che lo stralcio dei debiti in questione comporta un annullamento o comunque una riduzione dei debiti, si ritiene, con esclusivo riferimento alle persone fisiche, che possano trovare applicazione le predette regole adottate per la determinazione del c.d. “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”
Pertanto, considerando che l’art. 4, comma 4, del DL n. 41 del 2021, ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio, fa riferimento al «reddito imponibile», che prende in considerazione il reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili, visto il richiamo normativo al reddito imponibile, ad esso è necessario sommare i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del citato regime forfetario.
Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE in virtù di detto richiamo al reddito imponibile.
In sintesi, per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) si considera la somma dei seguenti redditi:
- reddito imponibile Irpef;
- reddito assoggettato alla cedolare secca;
- reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
Si considerano le Certificazioni Uniche (CU) 2020 per l’anno 2019 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 relative all’anno 2019 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate alla data del 14 luglio 2021, data di emanazione del decreto ministeriale.
Per un riepilogo delle regole per il condono cartelle leggi Condono cartelle: pronte le regole per l'annullamento dei debiti