Il termine per l'invio del modello 770 per i sostituti di imposta quest'anno è fissato al 2 novembre 2021 in quanto la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di domenica e il 1 novembre è festivo . Ricordiamo di seguito le principali novità per il 2021.
Modello 770 2021: le novità
La sezione Redazione della dichiarazione del Mod. 770/2021 contiene le informazioni attinenti alla scelta operata in relazione alla predisposizione e all’invio dei dati e non presenta modifiche rispetto allo scorso anno.
Nel campo Tipologia invio va indicato uno dei codici
- 1 nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)
- 2 nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)
Nella sotto sezione Quadri compilati e ritenute operate è presente la nuova casella Incaricato in gestione separata da barrare a cura dell’intermediario incaricato
- sia nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata inviando lui una parte dei dati e si sia contestualmente avvalso dell’ausilio dell’intermediario per la trasmissione dell’altra parte dei dati (situazione “mista”);
- sia nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata affidando a degli intermediari la trasmissione dei dati della dichiarazione (situazione con solo invio dei dati da parte di intermediari).
Nella sotto sezione Gestione separata è presente la casella Sostituto da barrare a cura del sostituto qualora lo stesso decida di effettuare invii separati provvedendovi integralmente ovvero dall’intermediario qualora il sostituto decida di effettuare invii separati provvedendovi parzialmente lasciando ad un intermediario l’onere di inviare la restante parte dei dati.
Quadro SX Trattamento integrativo (ex Bonus Renzi) e Ulteriore detrazione
Il Quadro SX, è stato integrato per accogliere le informazioni relative al trattamento integrativo del reddito TIR gestito nel corso del 2020.
Ricordiamo che l'articolo 1 del D.L. 5 febbraio 2020 n. 3, convertito dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21 ha previsto, per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 € per il 2020 (1.200 € a decorrere dal 2021). L’istituto ha sostituito di fatto il bonus fiscale .
Il T.I.R. spetta solo se:
- il reddito complessivo è inferiore o uguale a 28.000 €
- l'imposta lorda supera la detrazione di lavoro dipendente prevista dall'art. 13 TUIR.
E' anche stata portata a regime l’ulteriore detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche che spetta agli stessi soggetti individuati in precedenza a proposito del trattamento integrativo. La detrazione in discorso si aggiunge a quelle previste dal TUIR.
L'importo complessivo dell'ulteriore detrazione per ogni anno è pari 1.200 € in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 € e decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro. A tale fine nel modello 770/2021 nel quadro SX è stato inserito il nuovo rigo SX49.
Infine , i righi ST e SV sono stati implementati con la nuova sotto sezione Sospensione Covid costituita dai campi 15 “Note” e 16 “Importo sospeso” da compilare a cura dei sostituti di imposta che non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle ordinarie scadenze, avvalendosi delle sospensioni emanate a seguito dell’emergenza Covid-19.