Poche questioni societarie sono sensibili come il finanziamento del socio in una Società a responsabilità limitata, specialmente se a ristretta base partecipativa.
Da un punto di vista normativo ci sarebbe poco da dire, perché dal punto di vista civilistico il finanziamento del socio è disciplinato dall’articolo 2467 del Codice civile, che regola le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento effettuato a titolo di mutuo; mentre, dal punto di vista fiscale, il comma 2 dell’articolo 45 del TUIR stabilisce la presunzione di fruttuosità che vale per tutti contratti di mutuo.
La sensibilità della questione, non discende quindi dalla norma ma dalla prassi, a lungo supportata dalla giurisprudenza.
Fondamentalmente per il caso della Società a responsabilità limitata, possibilmente con l’aggravante della ristretta base societaria, prassi e giurisprudenza hanno come creato una fattispecie speciale: i finanziamenti effettuati dai soci alla società possono essere considerati dall’amministrazione finanziaria dei riversamenti in azienda di ricavi non dichiarati, sulla base di semplici elementi indiziari, addirittura invertendo l’onere della prova (può essere chiesto al socio di dimostrare l’origine dei fondi, o di indicare la destinazione del finanziamento, ed altro).
In controtendenza, il 21 settembre 2021 giunge l’ordinanza numero 25474 della Corte di Cassazione. In esame è il caso del socio e legale rappresentante di una Società a responsabilità limitata a cui sono stati contestati i finanziamenti effettuati (e quindi ripresi a tassazione come maggiori redditi), in quanto il contribuente non aveva dichiarato redditi personali.
A ben vedere la contestazione non è nuova: sulla base di un elemento indiziario, vengono contestati i finanziamenti effettuati come mezzo per occultare ricavi in nero, e si lascia al contribuente l’onere di dimostrare che non sia così.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che “il quadro indiziario fornito dall’amministrazione” non sia sufficiente per affermare che dietro i finanziamenti effettuati si nascondessero dei ricavi in nero poi riversati nelle casse sociali dall’amministratore.
Più importante del fatto è la motivazione, perché la Corte pone a fondamento della sua decisione la constatazione che l’articolo 85 del TUIR (dedicato ai Ricavi) “non pone alcuna presunzione, né inversione dell’onere della prova, a carico del socio che eroga – non importa se a titolo di mutuo, ovvero con la formula in conto futuro aumento di capitale – una determinata somma in favore della società”.
L’importanza dell’ordinanza, in controtendenza rispetto ad altre sentenze della Corte, si fondamenta sul fatto che:
- viene preso atto dell’infondatezza normativa della presunzione di simulazione del finanziamento effettuato dal socio;
- pone a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare l’eventuale contestazione in merito.
Sull’argomento è possibile leggere i seguenti articoli dello stesso autore:
- Finanziamento soci con redditi esigui: ricavi in nero e inversione dell’onere della prova
- A rischio i finanziamenti dei soci di SRL senza delibera dell’Assemblea
- Finanziamento soci: solo l'accertamento dei ricavi in nero permette l'imputazione ai soci
- La postergazione dei finanziamenti dei soci e degli amministratori nel 2020
- Il trattamento fiscale degli interessi per finanziamenti dei soci alla società