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5 PER 1000: NUOVI MODELLI DI RENDICONTAZIONE PER GLI ETS

5 per 1000: nuovi modelli di rendicontazione per gli ETS

Ecco i modelli e le linee guida per la rendicontazione dei contributi del 5 per mille ricevuti dagli ETS

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Con Decreto Direttoriale n 448 del 22 settembre 2021 il Ministero del Lavoro ha approvato nuovi modelli di rendicontazione del contributo del 5 per mille di cui Dlgs 111/2017 per gli ETS, Enti del terzo settore.

Scarica qui i modelli

In particolare, sono adottati:

  • il modello di rendiconto del contributo 5 per mille (Modello A) 
  • il modello di rendiconto dell'accantonamento del contributo 5 per mille (Modello B) 
  • linee guida per la loro compilazione e la redazione della relazione illustrativa, contenuti nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Le disposizioni si applicano ai contributi del cinque per mille erogati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a partire dal contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2020.

Si specifica che gli ETS iscritti al RUNTS ai sensi dell'art 46 comma 1 del Dlgs 117/2017 hanno l'obbligo di rendicontazione

Il decreto n 448 ricorda che in attesa della piena operatività del Registro unico Nazionale sono destinatari delle linee guida i seguenti soggetti:

  • gli enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art 10 del DLgs. 460/97; 
  • le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art 7 della L. 383/2000; 
  • le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del DLgs. 460/97, indicati nell’art 2, comma 4-novies, lett. a) del DL 40/2010 poi convertito in legge.

Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo (articolo 16, comma 1).

Invece, solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a € 20.000,00 hanno altresì l’obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione.

Il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 ha introdotto, all’articolo 16, comma 5, l’ulteriore obbligo per i beneficiari del contributo di pubblicare sul proprio sito web, entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa, dandone comunicazione entro i successivi sette giorni all’Amministrazione erogatrice. Giova precisare che, sempre con riguardo al profilo oggettivo, l’obbligo di pubblicazione non si estende all’elenco dei giustificativi di spesa di cui al successivo paragrafo 8.1 - Parte 3.

Tale obbligo di pubblicazione non riguarda la generalità degli enti beneficiari, ma soltanto gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a € 20.000,00

Si specifica che il rendiconto, a firma del legale rappresentante dell’ente, con la relazione illustrativa devono essere trasmessi all’indirizzo preposto di posta elettronica certificata:

[email protected]

con le seguenti istruzioni:

  • nell’oggetto occorre indicare il codice fiscale dell’ente, la denominazione, una dicitura indicativa del contenuto e l’anno finanziario di riferimento
  • allegare copia del documento del legale rappresentante

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle linee guida allegate al Decreto

Scarica qui modelli e linee guida

Per approfondimento leggi Rendicontazione 5 per mille Enti Terzo settore: modelli e linee guida

Fonte immagine: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

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