L'esonero contributivo previsto dall'art. 43 Decreto sostegni bis (n. 73 2021) per i settori del turismo e terme, commercio, cultura e spettacolo , che hanno sofferto maggiormente le conseguenze dell'emergenza connessa al COVID 19 può essere richiesto fino al 16 dicembre 2021 ed esposto anche dopo il periodo di competenza novembre 2021.
INPS ha fornito queste due precisazioni in due messaggi successivi, n. 4420 del 10 dicembre 2021 e Nn 4438 del 13 dicembre 2021.
Le istruzioni complete erano state pubblicate invece nelle circolari INPS n.169 e n. 140 2021.
Il messaggio 4438 di ieri comunica in particolare che "In ragione del termine di presentazione delle domande di esonero in scadenza in data 11 dicembre 2021 (sabato), si comunica che lo stesso, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è differito a giovedì 16 dicembre 2021."
Viene anche ribadito che " la data del 3 1 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell'esonero in argomento,bensì come il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero..., può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.
In sostanza il periodo ottobre - novembre è quello su cui basarsi per il limite di contribuzione fruibile.
L'istituto ricorda ancora che al termine della elaborazione delle domande di esonero saranno emanate le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Rivediamo nei paragrafi seguenti i principali dettagli sui beneficiari dello sgravio, la misura, le condizioni e la cumulabilità dell'esonero con altre agevolazioni contributive.
Decontribuzione turismo commercio cultura spettacolo: chi sono i beneficiari
Sono interessati i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali , del commercio,del settore creativo, culturale e dello spettacolo,
elencati nell'allegato 1 della circolare QUI L'ELENCO, e I seguenti nuovi codici precisati nella circolare 169:
- 59.14 attività di proiezione cinematografica;
- 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
- 91.02.00 attività di musei;
- 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.01.00 attività di biblioteche e archivi
- 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.
- sempre che abbiano utilizzato la cassa integrazione per i propri dipendenti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
Decontribuzione turismo, commercio, cultura: come si applica
E' previsto in particolare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fruibile dal 26 maggio 2021 il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile". La circolare specifica tutte le contribuzioni aggiuntive escluse dall'esonero e le modalità di applicazione , specificando tra l'altro che :
- CASSA INTEGRAZIONE La misura si applica anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da COVID-19, in quanto non è alternativa alla fruizione della Cassa COVID e non ha natura di incentivo all’assunzione
- CESSIONE DI AZIENDA E FUSIONE : nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero resta in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario.In tal caso, pertanto, il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione. Diversamente nei casi di fusione lo sgravio potra essere utilizzato dalla nuova aziienda.
Le condizioni per la fruizione dello sgravio DL Sostegni Bis 73 2021
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato :
- al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori
- a specifiche condiizioni poste dal dl 73 2021, come il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021. Si sottolinea che il divieto opera fino alla suddetta data anche nelle ipotesi in cui l’effettiva fruizione dell’esonero abbia avuto termine anticipatamente e con riferimento all'intera matricola aziendale.
- al rispetto della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020], recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”(c.d. Temporary Framework)
L’esonero contributivo è cumulabile con gli altri esoneri contributivi vigenti, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto . Ad esempio, l’esonero non risulta cumulabile:
- con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
- per i lavoratori per i quali si sta fruendo del c.d. incentivo “Iolavoro”,
- per i lavoratori assunti con il contratto di rioccupazione (art 41 dl 73 2021) con esonero totale per sei mesi
Ulteriori specificazioni per la cumulabilità della decontribuzione sono forniti al paragrafo 6 della circolare.
Circolare 169/2021: domanda e fruizione dello sgravio
INPS come detto, su istruzioni dell'Ufficio ministeriale, allarga la platea dei beneficiari ma la dotazione finanziaria non viene modificata e resta pari a 770,9 milioni per il 2021.
Le richieste vanno inviate utilizzando il modello denominato “SOST.BIS_ES” reperibile nel “Portale delle agevolazioni”, sul sito dell’Istituto.
La piattaforma è già attiva e la scadenza che era fissata all'11 dicembre 2021, è stata prorogata a giovedi 16 dicembre.
Nella domanda vengono richiesti:
- codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
- relativa matricola aziendale;
- dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
- l'ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite tra gennaio 2021 e marzo 2021, come indicato al paragrafo 2 della circ. 169-2021
Dopo la ricezione della domanda INPS effettuerà le verifiche sull'utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale, requisito per lo sgravio.
Viene specificato che :
- in caso di fusione l’esonero può essere utilizzato dal soggetto risultante dall’operazione societaria, sempre che il datore (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco indicati nelle due circolari,
- l’importo dell’agevolazione spetta nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, nella quale rientra anche lo 0,50% (ex lege 297/1982) a carico dei lavoratori che il datore recupera dal Tfr.
Viene anche sottolineato che dato che l'agevolazione costituisce aiuto di Stato, se l’azienda richiedente è nell’elenco Deggendorf (soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili per cui la Commissione europea ha ordinato il recupero) l’Inps non autorizzerà il beneficio.