Con Risposta a interpello n 614 del 20 settembre si fornisce un chiarimento sull'applicazione del superbonus 110% per l'installazione di un impianto fotovoltaico.
Superbonus 110% e impianti fotovoltaici
Con la circolare n. 30/E del 2020 è stato chiarito che l'installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:
- sulle parti comuni di un edificio in condominio,
- sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo,
- su edifici unifamiliari
- e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.
Il medesimo documento di prassi ha precisato che ai fini del Superbonus l'installazione degli impianti fotovoltaici può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'installazione sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
L'Istante intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in comodato d'uso registrato, rientrante nell'ambito di applicazione del superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (decreto Rilancio).
In particolare, vorrebbe realizzare come intervento "trainato" un impianto fotovoltaico "a servizio dell'abitazione con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'interno dell'unità immobiliare sopra citata, mentre la posa dei soli pannelli solari, sulla falda del tetto dell'edificio adiacente all'edificio oggetto dell'intervento", e del quale risulta essere "conpropietario".
Egli chiede se è possibile beneficiare del Superbonus "per l'impianto con i pannelli solari installati sull'altra falda del tetto, come sopra indicato, a causa di disposizioni e regolamenti edilizi locali"
L'agenzia specifica che la legge di bilancio 2021 ha modificato il comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che l'installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su strutture pertinenziali agli edifici», con ciò confermando la volontà del legislatore di estendere il più possibile la fruizione dell'agevolazione.
L’istante quindi potrà fruire del Superbonus nel rispetto di tutti i requisiti, fra cui l’effettiva realizzazione di un intervento trainante sull'edificio che verrà servito dall'impianto fotovoltaico, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia installato sull'edificio vicino, diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui detiene la comproprietà.