Il MEF con un corposo documento pubblicato in data 20 settembre indica dei rilievi rispetto alle delibere comunali sull'IMU 2021 che necessitano di essere modificate in quanto non coerenti con la norma nazionale.
Ricordiamo che l'IMU può essere gestita entro certi limiti dai comuni nel rispetto della norma nazionale pertanto il MEF laddove riscontri difformità, provvede con rilievo a segnalare l'illegittimità dell'intervento dello specifico ente chiedendo la modifica della delibera.
IMU 2021: esenzione enti non commerciali
Secondo una delibera comunale si specificava quanto segue:
- "Sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".
Il MEF scrive il seguente rilievo chiedendo all'ente la modifica dell'atto:
La disposizione regolamentare in oggetto definisce l’ambito di applicazione dell’esenzione in favore degli enti non commerciali in termini parzialmente difformi da quanto disposto dall’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e deve conseguentemente essere modificata in modo da renderla coerente con la normativa statale.
In particolare ai fini della esenzione degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali è necessario che la disposizione del comune che la regola:
- espliciti la condizione per cui gli immobili, oltre che utilizzati, devono essere posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore;
- includa tra le attività rilevanti ai fini dell’esenzione anche quelle “di ricerca scientifica”;
- escluda dall’esenzione “gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile”.