L'agenzia delle entrate fornisce un chiarimento in merito alla annotazione nei registri IVA precompilati delle operazioni soggette a reverse charge ( ai sensi degli articoli 17 commi 5 e 6 e 74 commi 7 e 8 del D.P.R. n. 633/1972).
In particolare specifica che i soggetti passivi che non procederanno a integrare elettronicamente le operazioni soggette a reverse charge interno, non potranno inserire manualmente le annotazioni nei registri IVA delle vendite e degli acquisti perciò sarà impossibile l’utilizzo dei registri IVA precompilati per coloro che decideranno di effettuare l’integrazione dell’imposta secondo le modalità tradizionali.
Con una faq pubblicata nella sezione preposta all'assistenza on line, le Entrate innanzitutto ricordano che nel caso di operazioni soggette a reverse charge:
- il cedente/prestatore emette la fattura senza addebitare l'imposta ma indicando la Natura N.6.X (ossia il codice Natura specifico in base all'operazione in reverse charge effettuata),
- il cessionario/committente, una volta ricevuta la fattura, deve integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed annotarla in entrambi i registri IVA.
Nel registro degli acquisti precompilati del cessionario/committente è annotata:
- la fattura ricevuta tramite Sdi con codice natura N.6.x
- il documento integrativo TD16 emesso e trasmesso tramite SdI dal cessionario, in cui oltre all'imponibile dell'operazione è indicata l'imposta dovuta
- nel registro delle fatture emesse è annotato solo il documento integrativo TD16.
Senza integrazione elettronica non è possibile la convalida dei registri precompilati IVA
In risposta al contribuente l'agenzia specifica che
- il cessionario che decide di integrare la fattura ricevuta in reverse charge mediante la trasmissione del documento integrativo TD16 ha il vantaggio che in modo automatico tale documento sarà annotata in entrambi i registri IVA
- e il soggetto dovrà solo inserire eventuale informazioni non presenti nel documento SDI come ad esempio la corretta percentuale di detrazione se diversa dal 100%.
Con riferimento alle operazione passive (VP3) per l'elaborazione della Lipe sarà considerato solo l'imponibile indicato nella fattura elettronica ricevuta in reverse charge con natura N.6.X annotata nel registro degli acquisti e non quello indicato nel documento integrativo TD16.
Invece, chiarisce l'agenzia, nel caso in cui il cessionario decide di integrare manualmente la fattura ricevuta in reverse charge non è consentito inserire manualmente l'annotazione del documento cartaceo integrativo
- né nel registro delle emesse
- né in quello degli acquisti
e quindi non essendo complete le bozze dei registri non potrà effettuare la convalida degli stessi.