E' stata pubblicata il 17 settembre 2021 la circolare INPS N. 137 con la quale l'istituto fornisce alcune importanti precisazioni sulla contribuzione dovuta a titolo di cd. Ticket licenziamento , previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35.
A seguito di alcuni controlli sulle proprie banche dati l'istituto, infatti, evidenzia che si sono verificati molti errori di calcolo dell'importo del contributo da parte dei datori di lavoro.
In particolare non è stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all'importo del massimale annuo AspI/NASpI.
Ciò ha determinato, che :
- alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI mentre
- per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI,il contributO versato risulta in alcuni casi inferiore al dovuto.
Nella circolare vengono quindi riepilogate le corrette modalità di calcolo del ticket licenziamento, e si preannuncia un ulteriore messaggio in cui saranno evidenziate le modalità per gli eventuali conguagli dovuti.
La circolare ricorda che la norma citata, dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
TICKET LICENZIAMENTO = 41% del massimale mensile dell'indennità di disoccupazione ogni 12 mesi di anzianità negli utlimi 3 anni di occupazione .
Anno | Circolare INPS | Retribuzione imponibile | Massimale |
2013 (ASpI) | 14/2013 | 1.180,00 | 1.152,90 |
2014 (ASpI) | 12/2014 | 1.192,98 | 1.165,58 |
2015 (ASpI) | 19/2015 | 1.195,37 | 1.167,91 |
2015 (NASpI) | 94/2015 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2016 (NASpI) | 48/2016 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2017 (NASpI) | 36/2017 | 1.195,00 | 1.300,00 |
2018 (NASpI) | 19/2018 | 1.208,15 | 1.314,30 |
2019 (NASpI) | 5/2019 | 1.221,44 | 1.328,76 |
2020 (NASpI) | 20/2020 | 1.227,55 | 1.335,40 |
2021 (NASpI) | 7/2021 | 1.227,55 | 1.335,40 |
La circolare 137 fornisce anche alcuni esempi pratici di calcolo
Va ricordato infine che con la circolare n. 40/2020 l’Istituto aveva fornito un quadro riepilogativo dei casi che comportano l’obbligo contributivo e di quelli esclusi, cui vanno aggiunti anche i recenti casi di esclusione per :
- l'esonero previsto dall’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
- le risoluzioni dei rapporti concordate per l'applicazione del c.d. contratto di espansione L. 178 2020