Con Risposta a interpello n 591 del 15 settembre 2021 le Entrate chiariscono dettagli sull'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18) del d.P.R. n. 633 del 1972 alle certificazioni verdi COVID-19, attestanti l'avvenuta guarigione dal virus, rilasciate dai medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio
In particolare si ritiene di concordare con la soluzione proposta dal soggetto istante sulla esenzione IVA.
Lo scopo principale di questi certificati va ravvisato, infatti, nella tutela preventiva della salute dei cittadini in considerazione della situazione epidemiologica in atto e della sua evoluzione.
In virtù di ciò, il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, attestanti l'avvenuta guarigione dal virus, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, è riconducibile nell'ambito applicativo dell'esenzione dall'IVA di cui all'art. 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Le Entrate specificano che la certificazione verde COVID-19 introdotta dall'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 fa parte del quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus, intraprese per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Le certificazioni verdi COVID-19, ai sensi del successivo comma 2, sono infatti rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, avente una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al medesimo comma 2, lettera b), «è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS CoV-2».
Alla luce di tali dati normativi, secondo l'agenzia, nelle prestazioni di rilascio della certificazione verde COVID-19 da parte dei medici di medicina generale, conseguente all'avvenuta guarigione dall'infezione virale, è riscontrabile quella prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell'interessato o della collettività, necessaria per poter fruire del regime di esenzione da IVA.
Pertanto si ritiene di concordare con la soluzione proposta dal soggetto istante.